(Allegato- art. 71)
                              Art. 71. 
 
  Se  l'ufficiale  giudiziario  decede  prima   della   sentenza   di
assoluzione in sede di revisione del giudicato  penale  o  prima  del
proscioglimento  da  ogni  addebito  in   sede   di   revisione   del
procedimento disciplinare,  la  vedova  e  i  figli  minorenni  hanno
diritto al trattamento economico di  cui  all'art.  148  che  sarebbe
spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di  sospensione
o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui  ai  secondo
comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data  in
cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi
di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.