Art. 71. Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.