(Allegato- art. 72)
                              Art. 72. 
 
  L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato  emesso  mandato
od ordine  di  cattura,  deve  essere  immediatamente  sospeso  dalle
funzioni con provvedimento  del  capo  dell'ufficio,  che  ne  dovra'
informare, per via gerarchica, il Ministero. 
  L'ufficiale giudiziario sottoposto a  procedimento  penale,  se  la
natura del reato e' particolarmente grave, puo' essere sospeso  dalle
funzioni con decreto del Ministro. 
  Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od
ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti
di un ufficiale giudiziario da  lui  dipendente  deve  immediatamente
riferirne, per via gerarchica, al Ministero.