(Allegato- art. 75)
                              Art. 75. 
 
  Qualora a seguito  del  procedimento  disciplinare  venga  inflitta
all'ufficiale  giudiziario   la   sospensione,   il   periodo   della
sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione. 
  Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata  inferiore
alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione
minore ovvero se il procedimento si conclude con il  proscioglimento,
all'ufficiale giudiziario sono dovute,  per  il  tempo  eccedente  la
durata della punizione ovvero per tutto il  tempo  della  sospensione
cautelare sofferta,  le  quote  eventualmente  accantonate  ai  sensi
dell'art. 74, salvo integrazione a carico dello  Stato,  qualora  non
sia  stato  raggiunto  il  trattamento  economico  minimo   garantito
previsto dall'art. 148. 
  Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennita'  integrativa
debbono calcolarsi per i suddetti  periodi  le  quote  accantonate  e
l'assegno alimentare percepiti. 
  Sono dedotte, in ogni caso,  le  somme  corrisposte,  a  titolo  di
assegno alimentare.