(Allegato- art. 78)
                              Art. 78. 
 
  Quando, a seguito del giudizio  penale  di  revisione,  l'ufficiale
giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art.  566
del Codice di procedura  penale,  la  sospensione  inflitta  a  norma
dell'articolo precedente e' revocata di diritto  e  si  applicano  le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art.  69,  salvo  deduzione
dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.