Art. 78. Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.