(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 60)
                              Art. 60. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 33) 

 
  Ove sia stata ammessa e votata  una  sola  lista,  nei  Comuni  con
popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti  i  candidati
che abbiano riportato un numero di voti validi non  inferiore  al  20
per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti  non  sia  stato
inferiore al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche'
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per
cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli  elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  del
Comune. 
  Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di
cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla  la
elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000  abitanti,  qualora
non sia risultata eletta piu' della meta' dei consiglieri assegnati.