(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 61)
Art. 61.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)
Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle
operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica
agli eletti.