(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 61)
                              Art. 61. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51) 

 
  Il  Sindaco  pubblica,  entro  tre  giorni  dalla  chiusura   delle
operazioni di scrutinio, i risultati delle  elezioni  e  li  notifica
agli eletti.