(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 62)
                              Art. 62. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52) 

 
  Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove  credano,  entro
il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente
la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista
rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria  della  Pretura  ed
ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
  Sezione II. -  Disposizioni  particolari  per  lo  scrutinio  e  la
proclamazione noi Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.