Art. 180. La deputazione provinciale: 1.° Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; 2.° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' de' suoi componenti; 3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese; 4.° Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio; 5.° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia; 6.° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del consiglio; 7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria; 8.° Fa gli atti conservatorii de' diritti della provincia; 9.° In caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza; 10.° Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale; 11.° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione; 12.° Esercita verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate; 13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali; 14.° Dovra' dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.