(Allegato A-art. 180)
 
                              Art. 180. 
 
  La deputazione provinciale: 
 
    1.° Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; 
 
    2.° Provvede all'esecuzione  delle  deliberazioni  del  consiglio
provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' de'
suoi componenti; 
 
    3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese; 
 
    4.°   Sospende   gl'impiegati   degli   uffizi   e   stabilimenti
provinciali, rendendone conto al consiglio; 
 
    5.°  Nomina,  sospende,  revoca  i  salariati  a   carico   della
provincia; 
 
    6.°  Stipula  i  contratti  determinandone   le   condizioni   in
conformita' delle deliberazioni del consiglio; 
 
    7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate  in  bilancio
per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro  d'una
stessa categoria; 
 
    8.° Fa gli atti conservatorii de' diritti della provincia; 
 
    9.° In caso d'urgenza fa gli atti e da'  i  pareri  riservati  al
consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza; 
 
    10.° Compie gli studi preparatorii  degli  affari  da  sottoporsi
alle deliberazioni del consiglio provinciale; 
 
    11.°   Rende   conto   al   medesimo   annualmente   della    sua
amministrazione; 
 
    12.° Esercita verso i comuni, i  consorzi  e  le  opere  pie,  le
attribuzioni che le sono dalla legge affidate; 
 
    13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione  generale  tutte
le notizie statistiche relative all'amministrazione della  provincia,
e sottoporla tanto al Governo che  al  consiglio  provinciale,  colle
forme che saranno determinate da regolamenti generali; 
 
    14.° Dovra' dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia  da
esso richiesto.