Art. 101. Nessuno potra' concorrere all'asta, se non comprovera' di avere depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti. Il deposito potra' essere fatto anche in titoli del debito pubblico od in titoli di cui all'articolo 17 della Legge 15 agosto 1867 al valore nominale.