(Regolamento-art. 101)
 
                              Art. 101. 
 
  Nessuno potra' concorrere all'asta, se  non  comprovera'  di  avere
depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il
decimo del prezzo pel quale gli  incanti  sono  aperti.  Il  deposito
potra' essere fatto anche in titoli del debito pubblico od in  titoli
di cui all'articolo 17 della Legge 15 agosto 1867 al valore nominale.