Art. 102. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo. Ogni offerta verbale in aumento non potra' essere minore, dei beni il cui valore d'incanto e' inferiore alle lire 2,000, di lire 10 sino alle lire 5,000, di lire 25; sino a lire 10,000, di lire 50; fino a lire 50,000, di lire 100; fino a lire 100,000, di lire 200; e per ogni somma maggiore, di lire 500.