Art. 107. Se al secondo esperimento non si sara' ottenuto alcun risultato, il Direttore ne riferira' alla Commissione, proponendo anche, ove lo creda conveniente, che sieno aperti nuovi incanti per un prezzo inferiore. Se la Commissione approva a voti unanimi il proposto provvedimento e la misura del ribasso, il Direttore demaniale dispone immediatamente per la esecuzione degli incanti, osservate le medesime formalita' come se si trattasse di un primo incanto. Se la deliberazione della Commissione provinciale fosse stata presa a semplice maggioranza di voti, il Direttore demaniale dovra' riferirne al Ministero, a cura del quale sara' rimessa la proposta alla Commissione centrale di sindacato, ed ove sia da questa approvata, si dara' tosto corso alle pratiche d'incanto.