(Regolamento-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  Se al secondo esperimento non si sara' ottenuto alcun risultato, il
Direttore ne riferira' alla Commissione,  proponendo  anche,  ove  lo
creda conveniente, che sieno  aperti  nuovi  incanti  per  un  prezzo
inferiore. 
 
  Se la Commissione approva a voti unanimi il proposto  provvedimento
e  la  misura   del   ribasso,   il   Direttore   demaniale   dispone
immediatamente per la esecuzione degli incanti, osservate le medesime
formalita' come se si trattasse di un primo incanto. 
 
  Se la deliberazione della Commissione provinciale fosse stata presa
a  semplice  maggioranza  di  voti,  il  Direttore  demaniale  dovra'
riferirne al Ministero, a cura del quale sara'  rimessa  la  proposta
alla  Commissione  centrale  di  sindacato,  ed  ove  sia  da  questa
approvata, si dara' tosto corso alle pratiche d'incanto.