Art. 112. Entro gli anzidetti dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, il compratore dovra' versare nella cassa dello Stato designata dal capitolato il decimo del prezzo di aggiudicazione, e l'importo presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, nella somma indicata nell'avviso d'asta. In acconto di queste somme sara' imputato il deposito fatto a garanzia dell'offerta, sempreche' il medesimo, ove fosse stato eseguito in titoli del debito pubblico, sia dall'aggiudicatario convertito nei titoli accennati all'art. 17 della Legge 15 agosto 1867. Nello stesso termine di giorni dieci, l'aggiudicatario dovra' depositare la somma, che sara' indicata nell'avviso d'asta, in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salvo la successiva liquidazione e regolazione. I certificati o quietanze comprovanti gli effettuati versamenti saranno presentati al Prefetto nei successivi tre giorni.