(Regolamento-art. 114)
 
                              Art. 114. 
 
  La proprieta' del fondo s'intende  trasferita  nel  compratore  dal
giorno  della  seguita  aggiudicazione,  salvo  l'approvazione  della
Commissione provinciale, e sotto la condizione  che  l'aggiudicatario
adempia agli obblighi assunti. 
 
  Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei  frutti,
in  tutti  i   diritti   ed   azioni   competenti   al   Demanio,   e
nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi.