Art. 114. La proprieta' del fondo s'intende trasferita nel compratore dal giorno della seguita aggiudicazione, salvo l'approvazione della Commissione provinciale, e sotto la condizione che l'aggiudicatario adempia agli obblighi assunti. Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni competenti al Demanio, e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi.