Art. 115. I frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in poi al compratore. Si fara' luogo ai compensi reciproci secondo le Leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali. Il carico delle imposte e degli altri pesi sara' regolato in proporzione del godimento dei frutti.