(Regolamento-art. 115)
 
                              Art. 115. 
 
  I frutti civili spetteranno  al  Demanio  per  la  rata  del  tempo
decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno  in  poi
al compratore. 
 
  Si fara'  luogo  ai  compensi  reciproci  secondo  le  Leggi  e  le
consuetudini locali pei frutti naturali. 
 
  Il carico delle imposte  e  degli  altri  pesi  sara'  regolato  in
proporzione del godimento dei frutti.