(Regolamento-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  L'apertura  degl'incanti  sara'  resa  nota  al  pubblico  mediante
appositi avvisi, nei quali saranno indicati: 
 
    a) I beni da vendere e la loro situazione; 
 
    b) Il prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti; 
 
    c) Il prezzo presuntivo delle scorte vive e morte, e delle  altre
cose mobili; 
 
    d) I diritti ed i pesi inerenti al fondo; 
 
    e) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si  procedera'  agli
incanti; 
 
    f) Il luogo e l'Uffizio presso cui seguiranno gl'incanti; 
 
    g) Gli Uffizi presso i quali sono  ostensibili  l'estratto  della
tabella, i documenti relativi, ed il capitolato d'asta; 
 
    h) L'ammontare del deposito da farsi per cauzione  delle  offerte
per essere ammessi a concorrere all'asta, e della somma che, a  sensi
dell'articolo 112, dovra' depositarsi  dall'aggiudicatario  in  conto
delle spese e tasse di trapasso,  di  trascrizione  e  di  iscrizione
ipotecaria; 
 
    i) L'avvertenza espressa che l'aggiudicazione sara' definitiva  e
non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa. 
 
    l) Le principali condizioni della vendita di cui, secondo i casi,
fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione; 
 
    m) Il modo con  cui  si  procedera'  agli  incanti,  e  cioe'  se
mediante gara pubblica, o mediante schede segrete; 
 
    n) L'indicazione, quando trattasi di incanto  a  schede  segrete,
che si fara' luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un  solo
oblatore,  la  cui  offerta  sia  per  lo  meno  eguale   al   prezzo
prestabilito per gli incanti.