(Regolamento-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  Qualora il valore dei lotti da alienare superi le lire 50,000,  gli
avvisi saranno pure pubblicati per una sola volta nei  capoluoghi  di
Circondario della Provincia ed in quelli delle Provincie limitrofe; e
saranno inseriti nella Gazzetta ufficiale del Regno.