(Regolamento-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
  L'offerente per persona  da  nominare,  avvenuta  l'aggiudicazione,
dovra' dichiarare la persona per la quale ha agito;  e  sara'  sempre
garante solidale della medesima. 
 
  La dichiarazione potra' farsi dall'offerente  ed  accettarsi  dalla
persona, o dalle persone  dichiarate,  all'atto  dell'aggiudicazione,
mediante la loro firma sul verbale d'incanto. 
 
  Ove la dichiarazione non  venisse  fatta,  ne'  accettata  all'atto
dell'aggiudicazione, dovra' farsi al  piu'  tardi  entro  tre  giorni
consecutivi, mediante  atto  pubblico  o  con  firme  autenticate  da
notaio. 
 
  L'obbligazione delle persone dichiarate per un  medesimo  lotto,  e
che hanno accettato, e' solidale.