Art. 97. L'offerente per persona da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, dovra' dichiarare la persona per la quale ha agito; e sara' sempre garante solidale della medesima. La dichiarazione potra' farsi dall'offerente ed accettarsi dalla persona, o dalle persone dichiarate, all'atto dell'aggiudicazione, mediante la loro firma sul verbale d'incanto. Ove la dichiarazione non venisse fatta, ne' accettata all'atto dell'aggiudicazione, dovra' farsi al piu' tardi entro tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con firme autenticate da notaio. L'obbligazione delle persone dichiarate per un medesimo lotto, e che hanno accettato, e' solidale.