(Regolamento-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
  Gli incanti saranno tenuti o nella Direzione, o nella Prefettura, o
nella Sotto-Prefettura, o nell'Ufficio del Ricevitore del Demanio, od
in quell'altro luogo che sara'  determinato,  caso  per  caso,  dalla
Commissione  provinciale,  nell'intento  di  favorire   la   pubblica
concorrenza e di allontanare ogni pericolo di brogli  a  danno  dello
Stato. 
 
  Assistera'  sempre  agli  incanti  un  membro   della   Commissione
provinciale  da  designarsi  dal  Prefetto,  ed   un   rappresentante
dell'Amministrazione finanziaria.