Art. 99. Gli incanti saranno tenuti o nella Direzione, o nella Prefettura, o nella Sotto-Prefettura, o nell'Ufficio del Ricevitore del Demanio, od in quell'altro luogo che sara' determinato, caso per caso, dalla Commissione provinciale, nell'intento di favorire la pubblica concorrenza e di allontanare ogni pericolo di brogli a danno dello Stato. Assistera' sempre agli incanti un membro della Commissione provinciale da designarsi dal Prefetto, ed un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.