(Regolamento-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
  Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza  sulle
forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne'  alcun'altra
variazione ai contratti stipulati. 
 
  Se pero' qualche aggiunta o variazione si renda necessaria,  devono
farne prontamente la proposta all'autorita' od al  Ministero  da  cui
dipendono,  con  una  particolareggiata   relazione   corredata   dei
necessari documenti. 
 
  Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non
quando sieno autorizzate dal ministro competente nei modi di regola. 
 
  Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire  senza  la  predetta
autorizzazione, sara' tenuta responsabile la persona  che  le  avesse
illegalmente ordinate.