----> Vedere Allegati da Pag. 21 a Pag. 97 della G.U. <----
----> Vedere Allegati da Pag. 98 a Pag. 146 della G.U. <----
ALLEGATO IX
----> Vedere MODELLI alle Pagg. 147 - 148 - 149 della G.U. <----
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(art. 7 del D.L. 30.12.1992 N. 536)
Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla
richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori
istituito dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992 n. 536.
I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro
insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori. Il
dichiarante dovra' sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e
IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovra' essere autenticata in
carta semplice. La richiesta di iscrizione dovra' essere inviata
dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti
per ciascun centro aziendale.
I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta
di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni.
Barrare nell'intestazione la corrispondente casella. Qualora i
centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero
superiore a 4 (quattro), si possono allegare piu' copie del MODELLO
IX/B.
I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a
macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e
per le successive richieste di variazione.
Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al
registro ufficiale si intendono centri aziendali le unita' produttive
stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i
documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.
MODELLI IX/A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo
del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata
la domanda.
Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione
barrando la casella corrispondente.
Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.
Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti
la richiesta di iscrizione.
Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali
descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta
di iscrizione.
DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE
Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura
giuridica della ditta richiedente. Indicare
obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente,
il codice fiscale.
Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di
attivita' svolte dalla ditta richiedente; nella
categoria "commercianti" si intendono compresi i
centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione,
o altri che commercializzano o detengono vegetali o
prodotti vegetali oggetti del presente decreto.
Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta
richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare e'
persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di
nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla
della provincia di nascita. Indicare i dati relativi
al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede
sociale (se persona giuridica) della ditta
richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di
prefisso telefonico e il numero di Fax.
Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni
all'attivita' di cui la ditta e, titolare al momento
della presente richiesta riportando per ciascuna il
numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente
che l'ha rilasciata.
Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta
richiedente non e' una persona fisica. Riportare i
dati anagrafici del rappresentante legale (codice
fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso,
comune di nascita, sigla della provincia di nascita),
nonche' i dati relativi al domicilio.
MODELLO IX/B
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato
nel frontespizio del MODELLO IX/A.
Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come
indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B
compilati.
Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice
e' assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un
numero progressivo univoco nell'ambito della ditta
stessa.
Il codice cosi' attribuito non potra' subire
variazioni e dovra' essere utilizzato per qualsiasi
comunicazione relativa a quello stesso centro
aziendale.
Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando
la via o localita', il numero civico, il comune, la
sigla della provincia e il codice di avviamento
postale del comune.
Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia
del centro aziendale.
Indicare la superficie agricola totale e la superficie
agricola utilizzata del centro aziendale solo se e'
stata barrata la casella corrispondente alla tipologia
l'azienda di produzione.
MODELLO IX/C
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato
nel frontespizio del MODELLO IX/A.
Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come
indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di
attivita' per quali la ditta richiede l'iscrizione al
registro dei produttori.
ALLEGATI X e XI
----> Vedere MODELLI alle Pagg. 153 - 154 della G.U. <----
REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O
CEDUTI A TERZI Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei
vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".
Il "REGISTRO DEI VEGETALI" deve riportare in copertina almeno le
seguenti informazioni: - la partita IVA o, se non esistente, il
codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del
titolare se si tratta di persona fisica; - il codice del centro
aziendale; - il n. totale di pagine che compongono il registro; - lo
spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario
regionale, del timbro per la convalida del registro. Nel "REGISTRO
DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le
operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di
vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto.
Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono
essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del
passaporto in base all'articolo 29. DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL
REGISTRO Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si
riferiscono le operazioni registrate nella pagina. Colonna 1 -
Indicare il numero progressivo nell'anno della operazione registrata.
Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione della
operazione. Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto
della operazione riportando il nome botanico della specie se si
tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di
operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il
numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In
caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee
di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez.
I, e' possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data
del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della
partita stessa. Riquadro 4 - Devono essere riportati in questo
riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonche' le
operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto
per il trasferimento della merce dal punto di entrata. Colonna 4a -
Riportare la quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero
pezzi, metri cubi). Colonna 4b - Riportare il codice del produttore
indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce
acquistata. Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle
piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione e'
relativa a piu', passaporti indicare l'intervallo dei numeri di
serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di
certificato fitosanitario all'import. Colonna 4d - Riportare il paese
di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del
passaporto. Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto
alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la
produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora.
Nel caso di colture protette e' sufficiente il riferimento della
serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui
si trovano i vegetali. Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo
riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno
comportato l'emissione di passaporto da parte della azienda, o di
certificato fitosanitario all'export. Colonna 5a - Riportare la
quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero pezzi, metri
cubi). Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o
l'intervallo dei numeri di serie nel caso di piu' passaporti. Per
operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario
all'export. Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza
dell'acquirente. Colonna 5d - Se la merce e' destinata in zona
protetta, indicare il relativo codice. ALLEGATO XII
----> Vedere MODELLI alle Pagg. 157 - 158 della G.U. <----
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(art. 3 della Direttiva 92/105/CEE) Note esplicative per la
compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione
all'uso del passaporto delle piante CEE. I MODELLI XII/A e XII/B
(allegato XII) costituenti, nel loro insieme, la richiesta di
autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed
inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai
Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio. I MODELLI
DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione
all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di
autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione. I MODELLI
DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a
macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.
MODELLO XII/A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO
DELLE PIANTE CEE FRONTESPIZIO Riportare nell'intestazione la
denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario
Regionale presso il quale viene presentata la domanda. Indicare il
numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un
passaporto di sostituzione dovra' essere barrata la casella
corrispondente. Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.
Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti
la richiesta di autorizzazione. DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE
Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta
richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se
il titolare e' persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di
nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di
nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica)
oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta
richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso
telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non e' persona
fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale
della ditta e il suo codice fiscale. DATI RELATIVI AI CENTRI
AZIENDALI Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale,
cosi' come e' stato assegnato dalla ditta al momento della prima
iscrizione al registro ufficiale dei produttori. Riquadro 5 -
Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o
localita', il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il
codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e
corrispondente alla tipologia del centro aziendale. SETTORI DI
ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE Riquadro 6 - Barrare le caselle
corrispondenti ai settori di attivita' per i quali la ditta richiede
l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE. In
corrispondenza di ciascuna attivita' indicata specificare le
quantita' trattate, in unita', in quintali o in metri cubi. Nel caso
in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro
5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna
attivita' indicata. E' opportuno tenere presente che tali dati
numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale
delle dimensioni della ditta richiedente. MODELLO XII/B FRONTESPIZIO
Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio
Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.
Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro
aziendale, cosi' come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.
Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B
compilati. DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI
SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.
Riquadro 3 - Indicare il settore di attivita' della ditta riportando
la codifica del riquadro 6 del modello XII/A. Riquadro 4 - Indicare
il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.
Riquadro 5 - Se la ditta e' iscritta come "Produttore", barrare la
casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie. Riquadro
6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no
barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa
riportare la descrizione del paese di destinazione. ALLEGATO XIII/A
INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE 1. "Passaporto
delle piante CEE" 2. Indicazione dello Stato membro (o codice) 3.
Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice 4.
Numero di registrazione 5. Singolo numero di serie, di settimana o di
partita 6. Denominazione botanica 7. Quantitativo 8. La dicitura
specifica "ZP" per la validita' territoriale del passaporto e, se del
caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto e'
qualificato 9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di
un passaporto e, se del caso, il codice del produttore o
dell'importatore originariamente registrato 10. Se del caso, il nome
del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di
paesi terzi ALLEGATI XIII/B e XIII/C
----> Vedere MODELLI alle Pagg. 163 - 164 della G.U. <----
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (art. 10 Direttive 77/93/CEE) Note
esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE" Il
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE e' apposto dalle ditte iscritte al
Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci
descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo
spostamento all'interno del territorio Comunitario. Il PASSAPORTO
DELLE PIANTE CEE e' costituito da un'etichetta ufficiale realizzata
in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le
informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII/A, come evidenziato
dagli esempi (Tipo A, B e C) dell'allegato XIII/B. Il PASSAPORTO
DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le
lettere maiuscole "ZP" Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE "SEMPLIFICATO"
evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dell'allegato XIII/C puo'
essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un
documento di accompagnamento commerciale. In questo caso l'etichetta
non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da
1 a 5 indicate nell'allegato XIII/A; il documento di accompagnamento
deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato
XIII/A. Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE puo' essere prestampato
interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina
o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente
decreto. E' necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la
denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato
alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.
ALLEGATO XIV
----> Vedere MODELLO a Pag. 166 della G.U. <----
ALLEGATO XV 1. Ai fini di quanto disposto al Titolo XI del presente
decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali: -
la natura e gli obiettivi delle attivita' per le quali il materiale
viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal servizio
fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di
prove e scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla
direttiva 77/93/CEE; - le condizioni di quarantena dei locali e degli
impianti nel sito o nei siti in cui svolgeranno le attivita' sono
stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di
cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio; - il Servizio fitosanitario regionale
limita la quantita' di materiale al livello necessario per le
attivita' approvate e non superiore in ogni caso alle quantita' che
sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena
disponibili; - il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e
riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che
eseguira' le attivita'. 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le
condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito e nei
siti in cui si svolgeranno le attivita' devono essere tali da
garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da
contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi
rischio di diffusione di tali organismi nocivi. Il servizio
fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attivita' indicata
nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi
conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di
materiale e di attivita' in causa, della biologia degli organismi
nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, della interazione tra
l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal
materiale. In esito alla valutazione del rischio, il Servizio
fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in
particolare: a) le seguenti misure di quarantena concernenti i
locali, gli impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da
qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso
eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
- la designazione di una persona da contattare responsabile delle
attivita'; - l'accesso ai locali e agli impianti nonche' alla zona
circostante secondo il caso, riservato unicamente al personale
autorizzato; - l'identificazione adeguata dei locali e degli
impianti, con l'indicazione del tipo di attivita' e del personale
responsabile; - la tenuta di un registro delle attivita' svolte e un
manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di
rilascio di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di
sicurezza e di allarme; - misure di controllo atte a prevenire
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali; -
procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del
materiale tra locali e impianti; - lo smaltimento controllato di
rifiuti, terra e acqua, secondo i casi; - procedure adeguate di
igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; -
misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale
sperimentale; - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio
(compreso l'esame); e b) ulteriori misure di quarantena in funzione
della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale
in causa e delle attivita' approvate: - il materiale e' conservato
con pressione dell'aria negativa; - il materiale e' conservato in
contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre
barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori
chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gi
insetti; - il materiale e' conservato isolato da qualsiasi altro
organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante
virulifero e materiale ospite; - il materiale riproduttivo e'
conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di
manipolazione; - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie
o ceppi indigeni; - gli organismi nocivi non sono posti in coltura
continua; - il materiale e' conservato in condizioni che consentono
di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi,
ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il
materiale conservato secondo modalita' che impediscano la diffusione
tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria; - si
applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture
degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e
altri organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo
del materiale in condizioni sterili e il laboratorio deve essere
attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi
nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da
evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo
maglie controllate o un confinamento del suolo; - si applica
l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attivita' nei
periodi a basso rischio fitosanitario. ALLEGATO XVI
----> Vedere MODELLO a Pag. 170 della G.U. <----
ALLEGATO XVII MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI
VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA
PARTE A Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati
nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE Sezione I: Vegetali di
Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad
eccezione dei frutti e delle sementi. 1. Il materiale vegetale deve
essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto
stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di
cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto a
indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di
indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle
condizioni di quarantena stabilisce nell'allegato I. Durante il
periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per
individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi
tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva
77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale
viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati
e individuati) secondo le seguenti modalita': 3.1. L'esame e'
effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali
indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C.
aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e
Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi
nocivi: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis
c) Citrus mosaic virus d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)
e) Citrus vein enation woody gall f) Leprosis g) Naturally spreading
psorosis h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i)
Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al. k) Tatter leaf
virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas campestris (tutti i
ceppi patogeni per Citrus); 3.2. In caso di malattie della necrosi e
della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a
breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto
all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura
sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e
i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente
al punto 1. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di
cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di
organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se
necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile,
l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni o
sintomi. Sezione II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus
L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi. 1. Il materiale vegetale
deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo
quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le
terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto
a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di
indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle
condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il
periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per
individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi
tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva
77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale
viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati
e individuati) secondo le seguenti modalita': 3.1. Per quanto
concerne Fragaria L., indipendentemente dal paese di origine del
materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio
e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria
vesca, F. virginiana e Chenopodium spp., allo scopo di individuare
almeno i seguenti organismi nocivi: a) Arabis mosaic virus b)
Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry
latent "C" virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry
mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry
witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato
ringsport virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora
fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas
fragariae Kennedy & King; 3.2. Per quanto concerne Malus Mill., i) se
il materiale vegetale e' originario di un paese che non e'
notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apple
proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano),
l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi,
con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli
organismi nocivi pertinenti; ii) indipendentemente dal paese di
origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di
laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di
individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Tobacco ringspot
virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsi, et
al. 3.3. Per quanto concerne Prunus L., per ciascuna specie di
Prunus, i) se il materiale vegetale e' originario di un paese che non
e' notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apricot
chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano) c)
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al.,
l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi,
con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli
organismi nocivi pertinenti: ii) indipendentemente dal paese di
origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di
laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di
individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Little cherry
pathogen (isolati non europei) b) Peach mosaic virus (americano) c)
Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette
mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h)
Plum line pattern virus (americano) i) Plum pox virus j) Tomato
ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye: 3.4.
Per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal
paese d'origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con
metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei,
allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a)
Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4.
Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2.
e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi
forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a
determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita' degli
organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezione III:
Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti 1. Il materiale
vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie
secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo
la terapia di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e'
sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i
vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati,
nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il
periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per
individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi
quelli di Daktulospharia vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri
organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE,
all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini
di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato
per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati)
secondo le seguenti modalita'. 3.1. Se il materiale vegetale e'
originario di un paese che non e' notoriamente esente dagli organismi
nocivi seguenti: i) Ajinashika disease: l'esame e' effettuato con un
metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo,
il materiale vegetale deve essere indexato sulla varieta' di vite
Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi; ii)
Grapevine stunt: l'esame e' effettuato con vegetali indicatori
idonei, compresa la varieta' di vite Campbell Early, e l'osservazione
viene condotta per un anno; iii) Summer mottle: l'esame e' effettuato
con vegetali indicatori idonei, comprese le varieta' di vite
Sideritis, Cabernet-Franc e Mission; 3.2. Indipendentemente dal paese
di origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi
di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo
scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry
leaf mottle virus b) Grapevine Flavescence doree MLO e altri
"grapevine yellows" c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot
virus e) Tomato ringspot virus (ceppo "yellow vein" e altri ceppi) f)
Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus
(Panagopoulos) Willems et al. 4. Il materiale vegetale sottoposto
all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati
segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di
un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile,
l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni o
sintomi. PARTE B Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE 1. Le
misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame
appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati
I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i
requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva
per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali
requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le
modalita' fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre
misure equivalenti ufficialmente autorizzate. 2. I vegetali, i
prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo
quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti
specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i
vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.