(all. 1 - art. 1)
    ---->  Vedere Allegati da Pag. 21 a Pag. 97 della G.U.  <----


   ---->  Vedere Allegati da Pag. 98 a Pag. 146 della G.U.  <----

ALLEGATO IX

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    RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
                 (art. 7 del D.L. 30.12.1992 N. 536)
    Note  esplicative  per  la compilazione dei modelli relativi alla
richiesta  di  iscrizione  al  registro  ufficiale   dei   produttori
istituito dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992 n. 536.
I  MODELLI  IX/A,  IX/B,  IX/C  (allegato IX) costituiscono, nel loro
insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori.    Il
dichiarante  dovra'  sottoscrivere  ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e
IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovra' essere  autenticata  in
carta  semplice.  La  richiesta  di  iscrizione dovra' essere inviata
dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali  competenti
per ciascun centro aziendale.
I  MODELLI  DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta
di iscrizione che per  la  comunicazione  di  successive  variazioni.
Barrare  nell'intestazione  la  corrispondente  casella.    Qualora i
centri  aziendali  della  ditta  siano  complessivamente  in   numero
superiore  a  4 (quattro), si possono allegare piu' copie del MODELLO
IX/B.
I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a
macchina in ogni loro parte per la prima richiesta  di  iscrizione  e
per le successive richieste di variazione.
    Ai  fini  della  compilazione  della  richiesta  di iscrizione al
registro ufficiale si intendono centri aziendali le unita' produttive
stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i
documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.
                            MODELLI IX/A
    RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare nell'intestazione la denominazione e  l'indirizzo  completo
del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata
la domanda.
Indicare  se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione
barrando la casella corrispondente.
Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.
Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti
             la richiesta di iscrizione.
Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali
             descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta
             di iscrizione.
DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE
Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura
             giuridica della ditta richiedente. Indicare
             obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente,
             il codice fiscale.
Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di
             attivita' svolte dalla ditta richiedente; nella
             categoria "commercianti" si intendono compresi i
             centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione,
             o altri che commercializzano o detengono vegetali o
             prodotti vegetali oggetti del presente decreto.
Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta
             richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare e'
             persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di
             nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla
             della provincia di nascita. Indicare i dati relativi
             al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede
             sociale (se persona giuridica) della ditta
             richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di
             prefisso telefonico e il numero di Fax.
Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni
             all'attivita' di cui la ditta e, titolare al momento
             della presente richiesta riportando per ciascuna il
             numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente
             che l'ha rilasciata.
Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta
             richiedente non e' una persona fisica. Riportare i
             dati anagrafici del rappresentante legale (codice
             fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso,
             comune di nascita, sigla della provincia di nascita),
             nonche' i dati relativi al domicilio.
                            MODELLO IX/B
    RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare  il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato
nel frontespizio del MODELLO IX/A.
Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
             ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come
             indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B
             compilati.
Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice
             e' assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un
             numero progressivo univoco nell'ambito della ditta
             stessa.
             Il codice cosi' attribuito non potra' subire
             variazioni e dovra' essere utilizzato per qualsiasi
             comunicazione relativa a quello stesso centro
             aziendale.
Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando
             la via o localita', il numero civico, il comune, la
             sigla della provincia e il codice di avviamento
             postale del comune.
             Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia
             del centro aziendale.
             Indicare la superficie agricola totale e la superficie
             agricola utilizzata del centro aziendale solo se e'
             stata barrata la casella corrispondente alla tipologia
             l'azienda di produzione.
                            MODELLO IX/C
    RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
FRONTESPIZIO
Riportare  il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato
nel frontespizio del MODELLO IX/A.
Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
             ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come
             indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di
             attivita' per quali la ditta richiede l'iscrizione al
             registro dei produttori.
                           ALLEGATI X e XI

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REGISTRO  DEI  VEGETALI  E  PRODOTTI  VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O
CEDUTI A TERZI Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei
vegetali  e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".
Il  "REGISTRO  DEI  VEGETALI"  deve  riportare in copertina almeno le
seguenti  informazioni:  -  la  partita  IVA  o, se non esistente, il
codice  fiscale,  la ragione sociale della ditta o cognome e nome del
titolare  se  si  tratta  di  persona  fisica; - il codice del centro
aziendale;  - il n. totale di pagine che compongono il registro; - lo
spazio   per  l'apposizione,  da  parte  del  servizio  fitosanitario
regionale,  del  timbro  per la convalida del registro. Nel "REGISTRO
DEI  VEGETALI"  vanno  indicate,  in  ordine  cronologico,  tutte  le
operazioni  di  carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di
vegetali,  prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto.
Le  vendite  al  dettaglio  di  vegetali  e prodotti vegetali possono
essere  scaricate  cumulativamente motivando la mancata emissione del
passaporto in base all'articolo 29. DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL
REGISTRO  Su  ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si
riferiscono  le  operazioni  registrate  nella  pagina.  Colonna  1 -
Indicare il numero progressivo nell'anno della operazione registrata.
Colonna  2  -  Indicare  il  giorno ed il mese di effettuazione della
operazione.  Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto
della  operazione  riportando  il  nome  botanico  della specie se si
tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di
operazioni  di  scarico,  in  questa  colonna  occorre  riportare  il
numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In
caso  di  passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee
di  vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez.
I,  e' possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data
del  documento  di  accompagnamento che contiene la descrizione della
partita  stessa.  Riquadro  4  -  Devono  essere  riportati in questo
riquadro  le  operazioni  di  acquisto  o  la  produzione, nonche' le
operazioni  di  import che hanno comportato l'emissione di passaporto
per  il  trasferimento della merce dal punto di entrata. Colonna 4a -
Riportare la quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero
pezzi,  metri  cubi). Colonna 4b - Riportare il codice del produttore
indicato  sul  passaporto  delle  piante  CEE che accompagna la merce
acquistata.  Colonna  4c  -  Riportare il numero del passaporto delle
piante  CEE  che  accompagna  la merce acquistata. Se l'operazione e'
relativa  a  piu',  passaporti  indicare  l'intervallo  dei numeri di
serie.  Nel  caso  di  operazioni  di  import  riportare il numero di
certificato fitosanitario all'import. Colonna 4d - Riportare il paese
di  provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del
passaporto.  Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto
alla  pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la
produzione  in  pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora.
Nel  caso  di  colture  protette  e' sufficiente il riferimento della
serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui
si trovano i vegetali. Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo
riquadro  le  operazioni  di  vendita  o  cessione  a terzi che hanno
comportato  l'emissione  di  passaporto  da parte della azienda, o di
certificato  fitosanitario  all'export.  Colonna  5a  -  Riportare la
quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero pezzi, metri
cubi).  Colonna  5b  -  Indicare  il  numero del passaporto emesso, o
l'intervallo  dei  numeri  di  serie nel caso di piu' passaporti. Per
operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario
all'export.   Colonna  5c  -  Indicare  la  nazione  di  appartenenza
dell'acquirente.  Colonna  5d  -  Se  la  merce  e' destinata in zona
protetta, indicare il relativo codice. ALLEGATO XII

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RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(art.   3   della  Direttiva  92/105/CEE)  Note  esplicative  per  la
compilazione  dei  modelli  relativi alla richiesta di autorizzazione
all'uso  del  passaporto  delle  piante  CEE. I MODELLI XII/A e XII/B
(allegato  XII)  costituenti,  nel  loro  insieme,  la  richiesta  di
autorizzazione  dovranno  essere  sottoscritti  in ciascuna pagina ed
inviati  dalla  ditta  richiedente  per  ciascun  centro aziendale ai
Servizi  Fitosanitari  Regionali competenti per territorio. I MODELLI
DELL'ALLEGATO  XII  si  utilizzano per la richiesta di autorizzazione
all'uso  del  passaporto  delle  piante  CEE  e  per  la richiesta di
autorizzazione  all'uso  del  passaporto  di  sostituzione. I MODELLI
DELL'ALLEGATO  XII  devono  essere  compilati,  in  stampatello  o  a
macchina,  in  ogni  loro  parte  in  entrambi i casi sopra indicati.
MODELLO  XII/A  RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL'USO DEL PASSAPORTO
DELLE   PIANTE   CEE   FRONTESPIZIO  Riportare  nell'intestazione  la
denominazione  e  l'indirizzo  completo  del  Servizio  Fitosanitario
Regionale  presso  il  quale viene presentata la domanda. Indicare il
numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un
passaporto   di   sostituzione   dovra'  essere  barrata  la  casella
corrispondente.  Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.
Riquadro  2  - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti
la  richiesta di autorizzazione. DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE
Riquadro  3  -  Indicare  il cognome o la ragione sociale della ditta
richiedente,  la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se
il titolare e' persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di
nascita,  il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di
nascita.  Indicare  i  dati relativi al domicilio (se persona fisica)
oppure   alla   sede   legale  (se  persona  giuridica)  della  ditta
richiedente,   il/i  numero/i  di  telefono  completo/i  di  prefisso
telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non e' persona
fisica,  indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale
della  ditta  e  il  suo  codice  fiscale.  DATI  RELATIVI  AI CENTRI
AZIENDALI  Riquadro  4  -  Riportare  il codice del centro aziendale,
cosi'  come  e'  stato  assegnato  dalla ditta al momento della prima
iscrizione  al  registro  ufficiale  dei  produttori.  Riquadro  5  -
Indicare  l'ubicazione  del  centro  aziendale  riportando  la  via o
localita', il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il
codice  di  avviamento  postale  del  comune.  Barrare la/e casella/e
corrispondente  alla  tipologia  del  centro  aziendale.  SETTORI  DI
ATTIVITA'  PER  I  QUALI  SI  RICHIEDE  L'AUTORIZZAZIONE  ALL'USO DEL
PASSAPORTO   DELLE  PIANTE  CEE  Riquadro  6  -  Barrare  le  caselle
corrispondenti  ai settori di attivita' per i quali la ditta richiede
l'autorizzazione   all'uso   del  passaporto  delle  piante  CEE.  In
corrispondenza   di   ciascuna   attivita'  indicata  specificare  le
quantita'  trattate, in unita', in quintali o in metri cubi. Nel caso
in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro
5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna
attivita'  indicata.  E'  opportuno  tenere  presente  che  tali dati
numerici  sono  solo  indicativi, ai fini di una valutazione generale
delle  dimensioni della ditta richiedente. MODELLO XII/B FRONTESPIZIO
Riportare    nell'intestazione    la   denominazione   del   Servizio
Fitosanitario  Regionale presso il quale viene presentata la domanda.
Riquadro  1  - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della
ditta  richiedente,  la  sua  partita  IVA  ed  il  codice del centro
aziendale,  cosi' come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.
Riquadro   2  -  Numero  progressivo  di  pagina  dei  MODELLI  XII/B
compilati.  DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI
SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.
Riquadro  3 - Indicare il settore di attivita' della ditta riportando
la  codifica  del riquadro 6 del modello XII/A. Riquadro 4 - Indicare
il  nome  botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.
Riquadro  5  -  Se la ditta e' iscritta come "Produttore", barrare la
casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie. Riquadro
6  -  Indicare  se  le merci sono destinate a zone protette oppure no
barrando  la  relativa  casella;  in  caso  di  risposta  affermativa
riportare  la  descrizione del paese di destinazione. ALLEGATO XIII/A
INFORMAZIONI  RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE 1. "Passaporto
delle  piante  CEE"  2.  Indicazione dello Stato membro (o codice) 3.
Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice 4.
Numero di registrazione 5. Singolo numero di serie, di settimana o di
partita  6.  Denominazione  botanica  7.  Quantitativo 8. La dicitura
specifica "ZP" per la validita' territoriale del passaporto e, se del
caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto e'
qualificato  9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di
un   passaporto   e,   se  del  caso,  il  codice  del  produttore  o
dell'importatore  originariamente registrato 10. Se del caso, il nome
del  paese  di  origine  o del paese di spedizione, per i prodotti di
paesi terzi ALLEGATI XIII/B e XIII/C

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PASSAPORTO  DELLE  PIANTE  CEE  (art.  10  Direttive  77/93/CEE) Note
esplicative  per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE" Il
PASSAPORTO  DELLE  PIANTE  CEE  e'  apposto  dalle  ditte iscritte al
Registro  dei  Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci
descritte  all'art.  25  del  presente  decreto  per  consentirne  lo
spostamento  all'interno  del  territorio  Comunitario. Il PASSAPORTO
DELLE  PIANTE  CEE e' costituito da un'etichetta ufficiale realizzata
in  materiale  non  deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le
informazioni  da  1 a 10 di cui all'allegato XIII/A, come evidenziato
dagli  esempi  (Tipo  A,  B  e C) dell'allegato XIII/B. Il PASSAPORTO
DELLE  PIANTE  CEE  DI  SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le
lettere  maiuscole "ZP" Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE "SEMPLIFICATO"
evidenziato  dagli  esempi (TIPO D, TIPO E) dell'allegato XIII/C puo'
essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un
documento  di accompagnamento commerciale. In questo caso l'etichetta
non  deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da
1  a 5 indicate nell'allegato XIII/A; il documento di accompagnamento
deve  contenere  le  informazioni  da  1  a 10 indicate nell'allegato
XIII/A.  Il  PASSAPORTO  DELLE  PIANTE  CEE  puo'  essere prestampato
interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina
o  in  stampatello  secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente
decreto.  E' necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la
denominazione  del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato
alla  ditta  l'autorizzazione  all'uso  del  passaporto delle piante.
ALLEGATO XIV

         ---->  Vedere MODELLO a Pag. 166 della G.U.  <----

ALLEGATO  XV  1. Ai fini di quanto disposto al Titolo XI del presente
decreto  devono  essere rispettate le seguenti condizioni generali: -
la  natura  e gli obiettivi delle attivita' per le quali il materiale
viene  introdotto  o  spostato  sono  stati  esaminati  dal  servizio
fitosanitario  centrale  e  sono  risultati  conformi alla nozione di
prove e scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla
direttiva 77/93/CEE; - le condizioni di quarantena dei locali e degli
impianti  nel  sito  o  nei siti in cui svolgeranno le attivita' sono
stati  controllati  per  verificare il rispetto delle disposizioni di
cui  al  punto  2  e  approvati  dal Servizio fitosanitario regionale
competente  per  territorio;  -  il  Servizio fitosanitario regionale
limita  la  quantita'  di  materiale  al  livello  necessario  per le
attivita'  approvate  e non superiore in ogni caso alle quantita' che
sono  state  stabilite in considerazione degli impianti di quarantena
disponibili;  -  il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e
riconoscere  le  qualifiche scientifiche e tecniche del personale che
eseguira'  le attivita'. 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le
condizioni  di  quarantena dei locali e degli impianti nel sito e nei
siti  in  cui  si  svolgeranno  le  attivita'  devono  essere tali da
garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da
contenere  gli  organismi  nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi
rischio   di   diffusione  di  tali  organismi  nocivi.  Il  servizio
fitosanitario  regionale  stabilisce  per ciascuna attivita' indicata
nella  domanda  il  rischio  di  diffusione  degli  organismi  nocivi
conservati  in  condizioni  di  quarantena  tenendo conto del tipo di
materiale  e  di  attivita'  in causa, della biologia degli organismi
nocivi,  delle  vie di diffusione dei medesimi, della interazione tra
l'ambiente  ed  altri  fattori  connessi  al  rischio  costituito dal
materiale.  In  esito  alla  valutazione  del  rischio,  il  Servizio
fitosanitario  regionale  prende  in  considerazione  e stabilisce in
particolare:  a)  le  seguenti  misure  di  quarantena  concernenti i
locali,  gli  impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da
qualsiasi  altro  materiale  vegetale  e  organismo  nocivo, compreso
eventualmente  il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
-  la  designazione  di  una persona da contattare responsabile delle
attivita';  -  l'accesso  ai locali e agli impianti nonche' alla zona
circostante  secondo  il  caso,  riservato  unicamente  al  personale
autorizzato;   -   l'identificazione  adeguata  dei  locali  e  degli
impianti,  con  l'indicazione  del  tipo di attivita' e del personale
responsabile;  - la tenuta di un registro delle attivita' svolte e un
manuale  delle  procedure  operative,  comprese  quelle  in  caso  di
rilascio  di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di
sicurezza  e  di  allarme;  -  misure  di  controllo atte a prevenire
l'introduzione  e  la  diffusione  di  organismi nocivi nei locali; -
procedure  controllate  per  il  campionamento e il trasferimento del
materiale  tra  locali  e  impianti;  - lo smaltimento controllato di
rifiuti,  terra  e  acqua,  secondo  i  casi; - procedure adeguate di
igiene  e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; -
misure  e  attrezzature  idonee  per  lo  smaltimento  del  materiale
sperimentale;  -  procedure  e  attrezzature  idonee per l'indexaggio
(compreso  l'esame);  e b) ulteriori misure di quarantena in funzione
della  biologia  e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale
in  causa  e  delle attivita' approvate: - il materiale e' conservato
con  pressione  dell'aria  negativa;  - il materiale e' conservato in
contenitori   ermetici  provvisti  di  maglie  adeguate  e  di  altre
barriere,  ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori
chiusi  in  terra  contro  i  nematodi, trappole elettriche contro gi
insetti;  -  il  materiale  e'  conservato isolato da qualsiasi altro
organismo  nocivo  o  materiale,  ad  esempio materiale fertilizzante
virulifero  e  materiale  ospite;  -  il  materiale  riproduttivo  e'
conservato  in  contenitori  appositi  provvisti  di  dispositivi  di
manipolazione;  - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie
o  ceppi  indigeni;  - gli organismi nocivi non sono posti in coltura
continua;  -  il materiale e' conservato in condizioni che consentono
di  limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi,
ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il
materiale  conservato secondo modalita' che impediscano la diffusione
tramite   propagoli,  evitando  ad  esempio  correnti  d'aria;  -  si
applicano  procedure  intese  a  verificare  la purezza delle colture
degli  organismi  nocivi,  che  devono  essere indenni da parassiti e
altri  organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo
del  materiale  in  condizioni  sterili  e il laboratorio deve essere
attrezzato  per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi
nocivi  propagati  da  vettori  sono conservati in condizioni tali da
evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo
maglie  controllate  o  un  confinamento  del  suolo;  -  si  applica
l'isolamento  stagionale  al  fine  di  effettuare  le  attivita' nei
periodi a basso rischio fitosanitario. ALLEGATO XVI

         ---->  Vedere MODELLO a Pag. 170 della G.U.  <----

ALLEGATO  XVII MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI
VEGETALI  E  ALTRI  PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA
PARTE  A  Vegetali,  prodotti  vegetali  e  altri  prodotti  elencati
nell'allegato  III  della  direttiva 77/93/CEE Sezione I: Vegetali di
Citrus  L,  Fortunella  Swingle,  Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad
eccezione  dei  frutti e delle sementi. 1. Il materiale vegetale deve
essere  sottoposto,  secondo  i casi, a idonee terapie secondo quanto
stabilito  nelle  direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di
cui  al  punto  1.,  l'intero  materiale  vegetale  e'  sottoposto  a
indexaggio.  Tutto  il  materiale  vegetale,  compresi  i vegetali di
indexaggio,   viene   conservato   negli  impianti  approvati,  nelle
condizioni  di  quarantena  stabilisce  nell'allegato  I.  Durante il
periodo  dell'indexaggio,  il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione  ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per
individuare  eventuali  segni o sintomi di organismi nocivi, compresi
tutti  gli  organismi  nocivi  pertinenti  elencati  nella  direttiva
77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3.  Ai  fini  di  quanto  disposto al punto 2., il materiale vegetale
viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati
e  individuati)  secondo  le  seguenti  modalita':  3.1.  L'esame  e'
effettuato  con  metodi  di  laboratorio e, se del caso, con vegetali
indicatori   idonei,   compresi   Citrus  sinensis  (L.)  Osbeck,  C.
aurantifolia  Christm.  Swing,  C. medica L. e C. reticulata Blanco e
Sesamum  L.,  allo  scopo  di individuare almeno i seguenti organismi
nocivi:  a)  Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis
c)  Citrus  mosaic virus d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)
e)  Citrus vein enation woody gall f) Leprosis g) Naturally spreading
psorosis  h)  Phoma  tracheiphila  (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i)
Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al. k) Tatter leaf
virus  l)  Witches'  broom  (MLO)  m) Xanthomonas campestris (tutti i
ceppi  patogeni per Citrus); 3.2. In caso di malattie della necrosi e
della  pseudonecrosi  per le quali non vi sono metodi di indexaggio a
breve   termine,   il   materiale  vegetale  deve  essere  sottoposto
all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura
sterile  secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e
i  vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente
al  punto  1. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di
cui  al  punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di
organismi  nocivi  forma  oggetto  di  un'indagine  e di un esame, se
necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile,
l'identita'  degli  organismi  nocivi  che  provocano  detti  segni o
sintomi.  Sezione  II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus
L.  e  Pyrus  L.  e  relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla
piantagione,  ad  eccezione  delle  sementi. 1. Il materiale vegetale
deve  essere  sottoposto,  secondo  i  casi, a idonee terapie secondo
quanto  stabilito  nelle  direttive  tecniche  FAO/IBPGR.  2. Dopo le
terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto
a  indexaggio.  Tutto  il  materiale vegetale, compresi i vegetali di
indexaggio,   viene   conservato   negli  impianti  approvati,  nelle
condizioni  di  quarantena  stabilite  nell'allegato  I.  Durante  il
periodo  dell'indexaggio,  il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione  ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire  il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per
individuare  eventuali  segni o sintomi di organismi nocivi, compresi
tutti  gli  organismi  nocivi  pertinenti  elencati  nella  direttiva
77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3.  Ai  fini  di  quanto  disposto al punto 2., il materiale vegetale
viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati
e  individuati)  secondo  le  seguenti  modalita':  3.1.  Per  quanto
concerne  Fragaria  L.,  indipendentemente  dal  paese di origine del
materiale  vegetale,  l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio
e,  se  del  caso,  con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria
vesca,  F.  virginiana  e Chenopodium spp., allo scopo di individuare
almeno  i  seguenti  organismi  nocivi:  a)  Arabis  mosaic  virus b)
Raspberry  ringspot  virus  c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry
latent  "C"  virus  e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry
mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry
witches'  broom  mycoplasm  i)  Tomato  black  ring  virus  j) Tomato
ringsport  virus  k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora
fragariae  Hickman  var  fragariae  Wilcox  &  Duncan  m) Xanthomonas
fragariae Kennedy & King; 3.2. Per quanto concerne Malus Mill., i) se
il   materiale  vegetale  e'  originario  di  un  paese  che  non  e'
notoriamente   esente  dagli  organismi  nocivi  seguenti:  a)  Apple
proliferation  mycoplasm  b)  Cherry  rasp  leaf  virus  (americano),
l'esame  e'  effettuato  con metodi di laboratorio e, secondo i casi,
con  vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli
organismi  nocivi  pertinenti;  ii)  indipendentemente  dal  paese di
origine  del  materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di
laboratorio   e   con  vegetali  indicatori  idonei,  allo  scopo  di
individuare  almeno  i seguenti organismi nocivi: a) Tobacco ringspot
virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsi, et
al.  3.3.  Per  quanto  concerne  Prunus  L.,  per ciascuna specie di
Prunus, i) se il materiale vegetale e' originario di un paese che non
e'  notoriamente  esente  dagli organismi nocivi seguenti: a) Apricot
chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano) c)
Pseudomonas  syringae  pv.  persicae  (Prunier  et al.) Yojng et al.,
l'esame  e'  effettuato  con metodi di laboratorio e, secondo i casi,
con  vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli
organismi  nocivi  pertinenti:  ii)  indipendentemente  dal  paese di
origine  del  materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di
laboratorio   e   con  vegetali  indicatori  idonei,  allo  scopo  di
individuare  almeno  i  seguenti  organismi  nocivi: a) Little cherry
pathogen  (isolati  non europei) b) Peach mosaic virus (americano) c)
Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette
mycoplasm  f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h)
Plum  line  pattern  virus  (americano)  i)  Plum pox virus j) Tomato
ringspot  virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye: 3.4.
Per  quanto  concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal
paese  d'origine  del  materiale  vegetale, l'esame e' effettuato con
metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei,
allo  scopo  di  individuare  almeno  i seguenti organismi nocivi: a)
Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4.
Il  materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2.
e  sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi
forma  oggetto  di  un'indagine  e, se del caso, di un esame intesi a
determinare,  con  la  maggior esattezza possibile, l'identita' degli
organismi  nocivi  che  provocano detti segni o sintomi. Sezione III:
Vegetali  di  Vitis  L.,  ad  accezione  dei  frutti  1. Il materiale
vegetale  deve  essere  sottoposto,  secondo i casi, a idonee terapie
secondo  quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo
la  terapia  di  cui  al  punto  1.,  l'intero  materiale vegetale e'
sottoposto  a  indexaggio.  Tutto  il  materiale vegetale, compresi i
vegetali  di  indexaggio,  viene conservato negli impianti approvati,
nelle  condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il
periodo  dell'indexaggio,  il materiale vegetale da approvare ai fini
dell'emissione  ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a
favorire  il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per
individuare  eventuali  segni  o sintomi di organismi nocivi compresi
quelli  di  Daktulospharia  vitifoliae  (Ficht)  e di tutti gli altri
organismi  nocivi  pertinenti  elencati  nella  direttiva  77/93/CEE,
all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini
di  quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato
per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati)
secondo  le  seguenti  modalita'.  3.1.  Se  il materiale vegetale e'
originario di un paese che non e' notoriamente esente dagli organismi
nocivi  seguenti: i) Ajinashika disease: l'esame e' effettuato con un
metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo,
il  materiale  vegetale  deve  essere indexato sulla varieta' di vite
Koshu  e  tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi; ii)
Grapevine  stunt:  l'esame  e'  effettuato  con  vegetali  indicatori
idonei, compresa la varieta' di vite Campbell Early, e l'osservazione
viene condotta per un anno; iii) Summer mottle: l'esame e' effettuato
con   vegetali  indicatori  idonei,  comprese  le  varieta'  di  vite
Sideritis, Cabernet-Franc e Mission; 3.2. Indipendentemente dal paese
di  origine  del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi
di  laboratorio  e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo
scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry
leaf  mottle  virus  b)  Grapevine  Flavescence  doree  MLO  e  altri
"grapevine yellows" c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot
virus e) Tomato ringspot virus (ceppo "yellow vein" e altri ceppi) f)
Xylella   fastidiosa   (Well   &   Raju)   g)   Xylophilus  ampelinus
(Panagopoulos)  Willems  et  al.  4. Il materiale vegetale sottoposto
all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati
segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di
un  esame  intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile,
l'identita'  degli  organismi  nocivi  che  provocano  detti  segni o
sintomi.  PARTE  B  Vegetali,  prodotti  vegetali  e  altri  prodotti
elencati  negli  allegati  II  e  IV  della direttiva 77/93/CEE 1. Le
misure  ufficiali  di  quarantena comprendono un'ispezione o un esame
appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati
I  e  II  della  direttiva  77/93/CEE  e  si  svolgono  rispettando i
requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva
per  gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali
requisiti  particolari,  si  applicano per le misure di quarantena le
modalita'  fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre
misure  equivalenti  ufficialmente  autorizzate.  2.  I  vegetali,  i
prodotti  vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo
quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti
specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i
vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.