----> Vedere Allegati da Pag. 21 a Pag. 97 della G.U. <---- ----> Vedere Allegati da Pag. 98 a Pag. 146 della G.U. <---- ALLEGATO IX ----> Vedere MODELLI alle Pagg. 147 - 148 - 149 della G.U. <---- RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (art. 7 del D.L. 30.12.1992 N. 536) Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992 n. 536. I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori. Il dichiarante dovra' sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovra' essere autenticata in carta semplice. La richiesta di iscrizione dovra' essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale. I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella. Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare piu' copie del MODELLO IX/B. I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione. Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unita' produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto. MODELLI IX/A RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI FRONTESPIZIO Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda. Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente. Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente. Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione. Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione. DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale. Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attivita' svolte dalla ditta richiedente; nella categoria "commercianti" si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto. Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare e' persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attivita' di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata. Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non e' una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonche' i dati relativi al domicilio. MODELLO IX/B RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI FRONTESPIZIO Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A. Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A. Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati. Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice e' assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa. Il codice cosi' attribuito non potra' subire variazioni e dovra' essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale. Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o localita', il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale. Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se e' stata barrata la casella corrispondente alla tipologia l'azienda di produzione. MODELLO IX/C RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI FRONTESPIZIO Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A. Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonche' la partita IVA, cosi' come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A. Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attivita' per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori. ALLEGATI X e XI ----> Vedere MODELLI alle Pagg. 153 - 154 della G.U. <---- REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi". Il "REGISTRO DEI VEGETALI" deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni: - la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica; - il codice del centro aziendale; - il n. totale di pagine che compongono il registro; - lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro. Nel "REGISTRO DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29. DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL REGISTRO Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina. Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno della operazione registrata. Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione della operazione. Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez. I, e' possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa. Riquadro 4 - Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonche' le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata. Colonna 4a - Riportare la quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi). Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione e' relativa a piu', passaporti indicare l'intervallo dei numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import. Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto. Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette e' sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali. Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte della azienda, o di certificato fitosanitario all'export. Colonna 5a - Riportare la quantita' indicando l'unita' di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi). Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o l'intervallo dei numeri di serie nel caso di piu' passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export. Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente. Colonna 5d - Se la merce e' destinata in zona protetta, indicare il relativo codice. ALLEGATO XII ----> Vedere MODELLI alle Pagg. 157 - 158 della G.U. <---- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (art. 3 della Direttiva 92/105/CEE) Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE. I MODELLI XII/A e XII/B (allegato XII) costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio. I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione. I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati. MODELLO XII/A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE FRONTESPIZIO Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda. Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovra' essere barrata la casella corrispondente. Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente. Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione. DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare e' persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non e' persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale. DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, cosi' come e' stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori. Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o localita', il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale. SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attivita' per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE. In corrispondenza di ciascuna attivita' indicata specificare le quantita' trattate, in unita', in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attivita' indicata. E' opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente. MODELLO XII/B FRONTESPIZIO Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda. Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, cosi' come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A. Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati. DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE. Riquadro 3 - Indicare il settore di attivita' della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A. Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione. Riquadro 5 - Se la ditta e' iscritta come "Produttore", barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie. Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione. ALLEGATO XIII/A INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE 1. "Passaporto delle piante CEE" 2. Indicazione dello Stato membro (o codice) 3. Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice 4. Numero di registrazione 5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita 6. Denominazione botanica 7. Quantitativo 8. La dicitura specifica "ZP" per la validita' territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto e' qualificato 9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato 10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi ALLEGATI XIII/B e XIII/C ----> Vedere MODELLI alle Pagg. 163 - 164 della G.U. <---- PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (art. 10 Direttive 77/93/CEE) Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE" Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE e' apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo spostamento all'interno del territorio Comunitario. Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE e' costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII/A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C) dell'allegato XIII/B. Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP" Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE "SEMPLIFICATO" evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dell'allegato XIII/C puo' essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale. In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII/A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII/A. Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE puo' essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto. E' necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante. ALLEGATO XIV ----> Vedere MODELLO a Pag. 166 della G.U. <---- ALLEGATO XV 1. Ai fini di quanto disposto al Titolo XI del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali: - la natura e gli obiettivi delle attivita' per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove e scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE; - le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui svolgeranno le attivita' sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; - il Servizio fitosanitario regionale limita la quantita' di materiale al livello necessario per le attivita' approvate e non superiore in ogni caso alle quantita' che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili; - il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguira' le attivita'. 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito e nei siti in cui si svolgeranno le attivita' devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. Il servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attivita' indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attivita' in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, della interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare: a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti; - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attivita'; - l'accesso ai locali e agli impianti nonche' alla zona circostante secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato; - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attivita' e del personale responsabile; - la tenuta di un registro delle attivita' svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme; - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali; - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti; - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi; - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale; - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame); e b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attivita' approvate: - il materiale e' conservato con pressione dell'aria negativa; - il materiale e' conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gi insetti; - il materiale e' conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite; - il materiale riproduttivo e' conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione; - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni; - gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua; - il materiale e' conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il materiale conservato secondo modalita' che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria; - si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo del materiale in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo; - si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attivita' nei periodi a basso rischio fitosanitario. ALLEGATO XVI ----> Vedere MODELLO a Pag. 170 della G.U. <---- ALLEGATO XVII MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA PARTE A Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE Sezione I: Vegetali di Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilisce nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalita': 3.1. L'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprosis g) Naturally spreading psorosis h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al. k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus); 3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezione II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalita': 3.1. Per quanto concerne Fragaria L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent "C" virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringsport virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. Per quanto concerne Malus Mill., i) se il materiale vegetale e' originario di un paese che non e' notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano), l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti; ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsi, et al. 3.3. Per quanto concerne Prunus L., per ciascuna specie di Prunus, i) se il materiale vegetale e' originario di un paese che non e' notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al., l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti: ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Little cherry pathogen (isolati non europei) b) Peach mosaic virus (americano) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (americano) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye: 3.4. Per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo la terapia di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale e' sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulospharia vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalita'. 3.1. Se il materiale vegetale e' originario di un paese che non e' notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: i) Ajinashika disease: l'esame e' effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varieta' di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi; ii) Grapevine stunt: l'esame e' effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varieta' di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno; iii) Summer mottle: l'esame e' effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varieta' di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission; 3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame e' effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry leaf mottle virus b) Grapevine Flavescence doree MLO e altri "grapevine yellows" c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (ceppo "yellow vein" e altri ceppi) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. PARTE B Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE 1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalita' fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate. 2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.