Articolo 21 Entrata in vigore 1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 2 Ogni Stato contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarra' in vigore per un anno a decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 1923 fra l'Italia e la Svizzera per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana. Per il Governo Per il della Repubblica italiana: Consiglio federale svizzero: Parte di provvedimento in formato grafico Giancarlo Tesini Adolf Ogi