(Convenzione- art. 21)
Articolo 21 Entrata in vigore 
1 La presente Convenzione ed il  Regolamento  entrano  in  vigore  il
primo giorno del terzo mese  che  segue  la  reciproca  comunicazione
formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali 
richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 
2 Ogni Stato contraente  puo'  denunciare  in  qualsiasi  momento  la
presente Convenzione che comunque rimarra' in vigore per un anno a 
decorrere da tale data. 
3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22  ottobre  1923
fra l'Italia e la Svizzera per la navigazione sul lago Maggiore e sul 
lago di Lugano. 
Fatto sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua 
italiana. 
 
 
    

Per il Governo Per il
della Repubblica italiana:               Consiglio federale svizzero:


    

              Parte di provvedimento in formato grafico

    

Giancarlo Tesini                                     Adolf Ogi