Allegato concernente l'arbitrato 1 La procedura d'arbitrato e' disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 2 Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri cosi' designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non e' ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte piu' diligente. 3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l'altra Parte puo' rivolgersi al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi. 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia e' impedito, oppure se e' cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro piu' anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una della due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati. 6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parita' di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell'arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.