(Convenzione-Allegato)
Allegato concernente l'arbitrato 
1 La procedura d'arbitrato e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del
presente allegato. 
2 Il tribunale arbitrale e' composto  di  tre  membri.  Ognuna  delle
Parti in causa nomina un  arbitro.  I  due  arbitri  cosi'  designati
nominano  di  comune  accordo  il  terzo  arbitro  con  funzione   di
presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla  nomina  del
secondo arbitro non e' ancora stato designato il  terzo  arbitro,  il
Presidente della Corte internazionale di giustizia procede  alla  sua
nomina su richiesta della Parte piu' diligente. 
3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti  in
causa non ha proceduto alla nomina che le spetta  di  un  membro  del
tribunale, l'altra Parte puo' rivolgersi al  Presidente  della  Corte
internazionale di giustizia che nomina il  presidente  del  tribunale
arbitrale entro un nuovo termine di due  mesi.  Appena  nominato,  il
presidente del tribunale arbitrale  chiede  alla  Parte  che  non  ha
designato un arbitro  di  farlo  entro  due  mesi.  Trascorso  questo
termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale  di
giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine  di  due
mesi. 
4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte
internazionale di giustizia e' impedito, oppure se  e'  cittadino  di
una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del  tribunale
arbitrale o la nomina dell'arbitro  spetta  al  vicepresidente  della
Corte oppure al membro piu' anziano della Corte che non sia  impedito
e che non sia cittadino di una della due Parti in causa. 
5  Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  nel  caso   di
sostituzione di uno degli arbitri designati. 
6 Il  tribunale  arbitrale  decide  secondo  le  regole  del  diritto
internazionale ed in particolare del presente accordo. 
7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per  quanto  concerne  la
procedura sia  per  quanto  riguarda  la  materia,  vengono  prese  a
maggioranza dei suoi membri; l'assenza  o  l'astensione  di  uno  dei
membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale  di  decidere.
Nel caso di parita' di voti  decide  il  presidente.  Le  Parti  sono
vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si  assumono  le  spese
dell'arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente  in  parti
uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la  procedura  del
giudizio.