(Accordo-art. 71)
                             ARTICOLO 71 
Le  Parti  collaborano  in  merito  a  tutte  le  questioni  connesse
all'insediamento o al rafforzamento delle  istituzioni  democratiche,
comprese quelle necessarie  per  consolidare  lo  Stato  di  diritto,
nonche'  alla  tutela  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali  secondo  i  principi  del  diritto   internazionale   e
dell'OSCE. 
La cooperazione in questo settore comprende programmi  di  assistenza
tecnica  per  l'elaborazione  delle  leggi  e  normative  pertinenti;
l'applicazione di dette  leggi  e  normative;  il  funzionamento  del
sistema  giudiziario;  il   ruolo   dello   Stato   nelle   questioni
giudiziarie; il funzionamento  del  sistema  elettorale,  nonche'  la
necessaria formazione. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra  le
rispettive  autorita'  nazionali,  regionali  e  giudiziarie,  tra  i
rispettivi  parlamentari  e  tra  le  rispettive  organizzazioni  non
governative.