(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 74)
                             Articolo 74 
        Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E. 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3) 
   1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3  della  direttiva
CEE e', per l'Italia, il  Ministero.  Esso  si  avvale,  per  i  vari
compiti  indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali   e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri  Ministeri,  degli
altri  organi  dello  Stato,  delle  regioni  e  degli   altri   enti
territoriali e locali. 
   2. Per il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni  culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero: 
   a) assicura la propria collaborazione  alle  autorita'  competenti
degli altri Stati membri dell'Unione europea; 
   b) fa eseguire ricerche sul  territorio  nazionale,  rivolte  alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione  di  chi  lo
possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su  domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento  utili
per  agevolare   le   indagini,   con   particolare   riguardo   alla
localizzazione del bene; 
   c) notifica agli Stati  membri  interessati  il  ritrovamento  nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita  uscita  da
uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; 
   d) agevola le operazioni che lo Stato membro  interessato  esegue,
per verificare la sussistenza dei presupposti  indicati  all'articolo
73, sul bene del quale sia stata effettuata  la  notifica  di  uscita
illecita presunta a norma della lettera c), purche'  tali  operazioni
vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa;  qualora  la
verifica non sia  eseguita  entro  il  prescritto  termine  non  sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); 
   e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea  custodia
presso istituti pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la
conservazione del bene; 
   f) favorisce l'amichevole composizione, tra  Stato  richiedente  e
possessore o detentore  del  bene  culturale,  di  ogni  controversia
concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della  qualita'
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo
Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione
della  controversia  mediante  arbitrato  da  svolgersi  secondo   la
legislazione  italiana  e  raccogliere,  per  l'effetto,  il  formale
accordo di entrambe le parti. 
 
          Nota all'art. 74: 
             - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15  marzo
          1993, si veda in nota all'art. 71.