Articolo 74 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E. (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3) 1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea; b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Nota all'art. 74: - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.