(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 81)
                             Articolo 81 
                  Destinazione del bene restituito 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10) 
   1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
   il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna 
all'avente diritto. 
   2. La consegna del bene e'  subordinata  al  rimborso  allo  Stato
delle spese sostenute per il procedimento di restituzione  e  per  la
custodia del bene. 
   3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla  consegna  del
bene, il Ministero da'  notizia  del  provvedimento  di  restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'. 
   4. Qualora l'avente diritto non  ne  richieda  la  consegna  entro
cinque anni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene  e'  acquisito  al  demanio
dello Stato. Il  competente  Ufficio  dell'amministrazione  centrale,
sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali e le regioni interessate,  dispone  che
il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato,
di una Regione o di altro ente pubblico al  fine  di  assicurarne  la
migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto  culturale  piu'
opportuno.