(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 28)
                              Art. 28. 
 
    La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA)  esercita  il
potere sportivo definito dal codice  sportivo  della  F.A.I.  che  e'
rappresentata  nello  Stato  Italiano  dall'Aero  Club  d'Italia.  La
commissione stessa e' composta: 
    dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma  1,  numero
2, lettera b), del presente Statuto; 
    da un rappresentante  per  ciascuna  delle  specialita'  sportive
nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi  dell'art.  33
del presente Statuto. 
    La CCSA dura in carica quattro anni. 
    In particolare la CCSA: 
    1) propone al Consiglio Federale per l'espressione  del  relativo
parere  il  calendario   sportivo   nazionale   per   la   definitiva
approvazione da parte dell'Assemblea; 
    2) adotta, anche  su  parere  delle  STS  interessate,  decisioni
concernenti lo svolgimento dell'attivita' agonistica sportiva; 
    3)  propone  per  l'approvazione   al   Consiglio   Federale   il
Regolamento Sportivo Nazionale; 
    4)  adotta  i  regolamenti   tecnici   delle   varie   discipline
agonistico-sportive; 
    5) determina la composizione delle  squadre  e/o  rappresentative
dell'Aero  Club  d'Italia   che   partecipano   ai   campionati   e/o
manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla  base  dei
criteri fissati dal Consiglio Federale; 
    6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina
da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare,
in  rappresentanza  dell'Aero  Club  d'Italia,  alle  riunioni  delle
commissioni della F.A.I.; 
    7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli
Aero Club Federati per l'attivita' sportiva agonistica, ai fini della
successiva approvazione da parte del Consiglio Federale; 
    8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione  di  corsi  per
giudici  e  per  commissari  sportivi  per   le   varie   specialita'
aeronautiche; 
    9)  puo'  indicare  al  Consiglio  Federale,  per  la  successiva
proposta   all'Assemblea,   l'istituzione   di   nuove    specialita'
aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. 
    Il funzionamento e l'attivita' della CCSA  sono  disciplinati  da
apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale  dell'Aero  Club
d'Italia. 
    Il Presidente della  Commissione  Centrale  Sportiva  Aeronautica
fara'  parte,  in  rappresentanza  dell'Aero  Club  d'Italia,   della
Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.. 
    La  CCSA  si  riunira'  ogniqualvolta  si  renda  necessario,  su
convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente
dell'Aero Club d'Italia. 
    Il Presidente ed il Direttore Generale  dell'Aero  Club  d'Italia
possono assistere ai lavori della Commissione, nonche' a quelli delle
STS. 
    Per la validita' delle riunioni della CCSA  occorre  la  presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni  sono  adottate  a
maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto  di  chi
presiede.