Art. 24. Scuole di Ateneo 1. L'Ateneo puo' istituire e attivare, su proposta di due o piu' dipartimenti, caratterizzati da affinita' o complementarieta' disciplinare, strutture di raccordo, in numero non superiore a dodici, denominate scuole, per rispondere a esigenze di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di studio dei dipartimenti che ad esse afferiscono. L'istituzione delle scuole e' approvata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La proposta dei dipartimenti di afferenza alla scuola e' deliberata dal senato accademico con le modalita' previste dai regolamenti di Ateneo. 2. La scuola in particolare: a) propone agli organi competenti, d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono, il piano annuale dell'offerta formativa e l'attivazione o la soppressione di corsi di studio; b) gestisce i servizi comuni per lo svolgimento delle attivita' didattiche dei corsi di studio, con modalita' stabilite dai competenti organi di Ateneo e risorse all'uopo destinate dagli stessi d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono; c) coordina, d'intesa con i consigli dei dipartimenti e di corso di studio, l'attribuzione degli incarichi didattici ai docenti; d) esprime parere sulla programmazione dei professori e dei ricercatori approvata dai dipartimenti che la costituiscono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta. 3. Il funzionamento della scuola e' disciplinato da apposito regolamento. 4. La scuola coordina le attivita' assistenziali, ove espletate, secondo le modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. 5. Sono organi della scuola: a) il presidente; b) il consiglio; c) la commissione paritetica docenti-studenti. 6. Il presidente della scuola e' eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto una sola volta. Il presidente puo' designare tra i componenti del consiglio, un vice-presidente che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. 7. Il consiglio della scuola e' organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti costituenti la scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente, e da docenti, in numero non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti, eletti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali. Nella costituzione del consiglio deve essere garantita la rappresentativita', proporzionale al rispettivo numero dei componenti, di tutti i dipartimenti costituenti la scuola. Il consiglio della scuola di area medica, ove costituita, e' composto ai sensi dell'art. 31 del presente statuto. I componenti del consiglio diversi dai direttori di dipartimento durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti, il cui mandato e' biennale. I componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. La composizione specifica del consiglio e le sue modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di funzionamento della scuola. Al consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, fino a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nominati secondo le previsioni del regolamento di funzionamento della scuola. 8. Le modalita' di istituzione e attivazione della scuola sono definite dal regolamento quadro. Le modalita' di elezione dei componenti del consiglio sono definite dal regolamento elettorale di Ateneo. 9. Le scuole istituiscono la commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 23, comma 16 del presente statuto.