(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                          Scuole di Ateneo 
 
    1. L'Ateneo puo' istituire e attivare, su proposta di due o  piu'
dipartimenti,  caratterizzati  da   affinita'   o   complementarieta'
disciplinare, strutture  di  raccordo,  in  numero  non  superiore  a
dodici, denominate scuole, per rispondere a esigenze di coordinamento
e razionalizzazione delle attivita' didattiche dei  corsi  di  studio
dei dipartimenti che ad esse afferiscono. L'istituzione delle  scuole
e' approvata dal  consiglio  di  amministrazione  previo  parere  del
senato accademico. La proposta dei  dipartimenti  di  afferenza  alla
scuola e' deliberata dal senato accademico con le modalita'  previste
dai regolamenti di Ateneo. 
    2. La scuola in particolare: 
      a) propone agli organi competenti, d'intesa con i  dipartimenti
che la costituiscono,  il  piano  annuale  dell'offerta  formativa  e
l'attivazione o la soppressione di corsi di studio; 
      b) gestisce i servizi comuni per lo svolgimento delle attivita'
didattiche  dei  corsi  di  studio,  con  modalita'   stabilite   dai
competenti organi di Ateneo e risorse all'uopo destinate dagli stessi
d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono; 
      c) coordina, d'intesa con i  consigli  dei  dipartimenti  e  di
corso di studio, l'attribuzione degli incarichi didattici ai docenti; 
      d) esprime parere sulla programmazione  dei  professori  e  dei
ricercatori approvata dai dipartimenti che la costituiscono, entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta. 
    3. Il funzionamento della  scuola  e'  disciplinato  da  apposito
regolamento. 
    4. La scuola coordina le attivita' assistenziali, ove  espletate,
secondo le modalita' e nei limiti  concertati  con  l'amministrazione
regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.),  garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e
di ricerca. 
    5. Sono organi della scuola: 
      a) il presidente; 
      b) il consiglio; 
      c) la commissione paritetica docenti-studenti. 
    6. Il presidente  della  scuola  e'  eletto  dai  componenti  del
consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E'
nominato con decreto del rettore, dura in  carica  tre  anni  e  puo'
essere rieletto una sola volta. Il presidente puo'  designare  tra  i
componenti del consiglio, un vice-presidente che  lo  coadiuva  nelle
funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. 
    7. Il consiglio della scuola e' organo deliberante  composto  dai
direttori  dei   dipartimenti   costituenti   la   scuola,   da   una
rappresentanza elettiva degli studenti  nel  numero  minimo  previsto
dalla legislazione vigente, e da docenti, in numero non superiore  al
10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti, eletti tra
i componenti delle giunte dei dipartimenti ovvero tra i  coordinatori
dei corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i  responsabili  delle
attivita' assistenziali. Nella costituzione del consiglio deve essere
garantita la rappresentativita', proporzionale al  rispettivo  numero
dei componenti, di tutti i dipartimenti  costituenti  la  scuola.  Il
consiglio della scuola di area medica, ove costituita, e' composto ai
sensi dell'art. 31 del presente statuto. I componenti  del  consiglio
diversi dai direttori di  dipartimento  durano  in  carica  tre  anni
accademici, salvo i rappresentanti degli studenti, il cui mandato  e'
biennale. I componenti  sono  immediatamente  rieleggibili  una  sola
volta. La composizione specifica del consiglio e le sue modalita'  di
elezione  sono  stabilite  dal  regolamento  di  funzionamento  della
scuola. 
    Al consiglio possono partecipare, senza diritto di voto,  fino  a
tre  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  nominati
secondo le previsioni del regolamento di funzionamento della scuola. 
    8. Le modalita' di istituzione e attivazione  della  scuola  sono
definite  dal  regolamento  quadro.  Le  modalita'  di  elezione  dei
componenti del consiglio sono definite dal regolamento elettorale  di
Ateneo. 
    9.   Le   scuole   istituiscono   la    commissione    paritetica
docenti-studenti di cui all'art. 23, comma 16 del presente statuto.