(Statuto-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                         Scuole di dottorato 
 
    1. L'Ateneo puo' istituire, anche  in  collaborazione  con  altre
universita', scuole di dottorato. La scuola di dottorato e' istituita
con decreto del  rettore,  previo  parere  del  senato  accademico  e
delibera del consiglio di amministrazione. 
    2. Le scuole di dottorato di Ateneo hanno autonomia  didattica  e
organizzativa. 
    3. Sono organi della scuola di dottorato di Ateneo: 
      a) il direttore; 
      b) il comitato scientifico. 
    4. Le scuole di dottorato e le  competenze  dei  relativi  organi
sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.