Art. 25. Scuole di dottorato 1. L'Ateneo puo' istituire, anche in collaborazione con altre universita', scuole di dottorato. La scuola di dottorato e' istituita con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. 2. Le scuole di dottorato di Ateneo hanno autonomia didattica e organizzativa. 3. Sono organi della scuola di dottorato di Ateneo: a) il direttore; b) il comitato scientifico. 4. Le scuole di dottorato e le competenze dei relativi organi sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.