Art. 26. Scuole di specializzazione 1. L'Ateneo istituisce, anche in collaborazione con altre universita', scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. 2. Salvo diversa disciplina legislativa, alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni del presente statuto. 3. L'istituzione delle scuole di specializzazione ha luogo, su proposta dei consigli di dipartimento o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. 4. Le scuole di specializzazione hanno autonomia didattica e organizzativa; la gestione e l'autonomia sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Sono organi della scuola di specializzazione: a) il direttore; b) il consiglio. 6. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalita' di elezione del direttore della Scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale. 7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio della scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.