(Statuto-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1.  L'Ateneo  istituisce,  anche  in  collaborazione  con   altre
universita', scuole di specializzazione quali strutture didattiche di
alta  formazione  con   l'obiettivo   di   favorire   la   formazione
professionalizzante nei settori previsti dalla legge. 
    2.  Salvo  diversa  disciplina  legislativa,   alle   scuole   di
specializzazione si applicano le disposizioni del presente statuto. 
    3. L'istituzione delle scuole di specializzazione  ha  luogo,  su
proposta dei consigli di dipartimento o delle scuole, con decreto del
rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio
di amministrazione. 
    4. Le scuole di  specializzazione  hanno  autonomia  didattica  e
organizzativa;  la  gestione  e  l'autonomia  sono  disciplinate  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
    5. Sono organi della scuola di specializzazione: 
      a) il direttore; 
      b) il consiglio. 
    6.  Il  direttore  ha  la  responsabilita'  del  funzionamento  e
dell'organizzazione della  scuola.  E'  eletto  dal  consiglio  della
scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura  in  carica
tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
I criteri e le modalita' di elezione del direttore  della  Scuola  di
specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale. 
    7. Il consiglio della scuola di specializzazione e'  composto  da
tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una  rappresentanza  degli
specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri
e modalita'  definiti  dal  regolamento  elettorale.  Possono  essere
invitati a partecipare alle adunanze del  consiglio  della  scuola  i
docenti a contratto, senza diritto di voto e  senza  concorrere  alla
formazione del numero legale.