Articolo 56 Competenze generali del tribunale 1. Il tribunale puo' imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e puo' subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura. 2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilita' di essere ascoltate purche' cio' sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.