(Accordo-art. 58)
 
                             Articolo 58 
 
               Protezione delle informazioni riservate 
 
  Per proteggere i segreti commerciali,  i  dati  personali  o  altre
informazioni riservate di una parte del procedimento o  di  terzi,  o
per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo'  ordinare
che la raccolta e  l'uso  delle  prove  in  procedimenti  di  cui  e'
investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali  prove  sia
limitato a specifiche persone.