(Accordo-art. 59)
 
                             Articolo 59 
 
               Ordine di presentare elementi di prova 
 
  1. Su richiesta di una parte che ha presentato  elementi  di  prova
ragionevolmente  accessibili  e  sufficienti  per  sostenere  le  sue
affermazioni  e  che,  nel  convalidare  le  sue   richieste,   abbia
specificato  prove  che  si  trovano   nella   disponibilita'   della
controparte o di un  terzo,  il  tribunale  puo'  ordinare  che  tali
elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta
salva  la  tutela  delle  informazioni  riservate.  Tale  ordine  non
comporta un obbligo di autoincriminazione. 
 
  2. Su richiesta di una parte,  il  tribunale  puo'  ordinare,  alle
stesse condizioni indicate al paragrafo  1,  la  comunicazione  delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano  in
possesso della controparte, fatta salva la tutela delle  informazioni
riservate.