(Accordo-art. 60)
 
                             Articolo 60 
 
       Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco 
 
  1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili per sostenere  che  il  suo  brevetto  e'
stato violato o sta per  esserlo,  il  tribunale  puo',  ancor  prima
dell'instaurazione  del  giudizio  di  merito,  disporre  celeri   ed
efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per
quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva  la  tutela  delle
informazioni riservate. 
 
  2. Siffatte misure possono includere  la  descrizione  dettagliata,
con o senza  prelievo  di  campioni,  o  il  sequestro  dei  prodotti
controversi  e,  all'occorrenza,  dei  materiali  e  degli  strumenti
utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali  prodotti  e
dei relativi documenti. 
 
  3. Ancor  prima  dell'instaurazione  del  giudizio  di  merito,  il
tribunale puo', su  domanda  di  un  richiedente  che  ha  presentato
elementi di prova ragionevolmente accessibili per  sostenere  che  il
suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione
in loco. Tale ispezione in loco e' effettuata da una persona nominata
dal tribunale conformemente al regolamento di procedura. 
 
  4. In occasione  dell'ispezione  in  loco  il  richiedente  non  e'
presente  in  persona,   ma   puo'   essere   rappresentato   da   un
professionista indipendente  il  cui  nome  deve  essere  specificato
nell'ordine del tribunale. 
 
  5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita  altera  parte,
in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare  un  danno
irreparabile al titolare  del  brevetto  o  se  sussiste  un  rischio
comprovabile di distruzione degli elementi di prova. 
 
  6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di
ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti  sono  informati
senza indugio e al piu' tardi immediatamente dopo l'esecuzione  delle
misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso
del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di
decidere, entro  un  termine  congruo  dopo  la  notificazione  delle
misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 
 
  7. Le misure di protezione delle prove possono  essere  subordinate
alla costituzione da parte del richiedente  di  una  cauzione  o  una
garanzia  equivalente  al   fine   di   garantire   il   risarcimento
dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo
9. 
 
  8. Il tribunale assicura che le misure di  protezione  delle  prove
siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del
convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il
richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale
entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario  o  i
venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo piu'
lungo. 
 
  9. Qualora le misure di protezione delle  prove  siano  revocate  o
decadano in seguito ad  un'azione  o  omissione  del  richiedente,  o
qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione  o
minaccia di violazione del brevetto, il tribunale  puo'  ordinare  al
richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a  quest'ultimo
un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle
misure in questione.