(Accordo-art. 61)
 
                             Articolo 61 
 
                    Decisioni di blocco dei beni 
 
  1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili per sostenere  che  il  suo  brevetto  e'
stato violato o sta per  esserlo,  il  tribunale  puo',  ancor  prima
dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a  una  parte  di
non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi
si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni,  anche
se non si trovano in detto territorio. 
 
  2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia  alle
misure di cui al presente articolo.