(Accordo-art. 62)
 
                             Articolo 62 
 
                   Misure provvisorie e cautelari 
 
  1. Il tribunale puo' emettere mediante ordinanza nei confronti  del
presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi
sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni  volte  a  prevenire
qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo  provvisorio  e,
se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile  di
essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di  tale
diritto o  a  subordinare  l'azione  alla  costituzione  di  garanzie
finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. 
 
  2. Il tribunale ha la facolta' di  ponderare  gli  interessi  delle
parti  e  in  particolare  di  tenere  conto  dei  potenziali   danni
risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal  rifiuto  di
emissione dell'ingiunzione. 
 
  3. Il tribunale puo' anche disporre il sequestro o la consegna  dei
prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o
la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere
l'esistenza di circostanze  atte  a  pregiudicare  il  pagamento  del
risarcimento, il tribunale puo' disporre il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso
il blocco dei conti bancari e di  altri  averi  del  presunto  autore
della violazione. 
 
  4. Il tribunale puo', con riguardo alle misure di cui ai  paragrafi
1 e 3, richiedere al richiedente di  fornire  qualsiasi  elemento  di
prova ragionevole al fine di accertare con un  sufficiente  grado  di
certezza che il medesimo  e'  il  titolare  del  diritto  e  che  una
violazione di tale diritto e' in atto o imminente. 
 
  5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia  alle
misure di cui al presente articolo.