(Accordo-art. 63)
 
                             Articolo 63 
 
                       Ingiunzioni permanenti 
 
  1. In presenza di una decisione giudiziaria  che  ha  accertato  la
violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere  nei  confronti
dell'autore della violazione  un'ingiunzione  diretta  a  vietare  il
proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale
ingiunzione  nei  confronti  di  intermediari  i  cui  servizi   sono
utilizzati da terzi per violare un brevetto. 
 
  2. Se del caso, il mancato  rispetto  dell'ingiunzione  di  cui  al
paragrafo  1  e'  oggetto  del  pagamento  di  una  pena   pecuniaria
suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.