Articolo 64 Misure correttive nei procedimenti per violazione 1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo' ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti. 2. Tali misure comprendono: a) una dichiarazione di violazione; b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali; c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione; d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati. 3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari. 4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonche' degli interessi dei terzi.