(Accordo-art. 65)
 
                             Articolo 65 
 
              Decisione sulla validita' di un brevetto 
 
  1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un  brevetto  in
base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca. 
 
  2. Il tribunale puo' revocare un brevetto,  in  toto  o  in  parte,
unicamente per i motivi di  cui  all'articolo  138,  paragrafo  1,  e
all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE. 
 
  3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i  motivi
per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il  brevetto  e'
limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed
e' revocato parzialmente. 
 
  4. Nella misura in cui un  brevetto  e'  stato  revocato,  esso  e'
considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli  64  e
67 della CBE. 
 
  5. Qualora il  tribunale,  in  una  decisione  definitiva,  revochi
interamente o parzialmente un brevetto, esso invia  una  copia  della
decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda  un
brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti  di  ciascuno  Stato
membro contraente interessato.