Articolo 66 Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti 1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale puo' esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria. 2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.