(Accordo-art. 67)
 
                             Articolo 67 
 
        Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni 
 
  1.  In  risposta  a  una  domanda  motivata  e  proporzionata   del
richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale
puo'  ordinare  all'autore   della   violazione   di   informare   il
richiedente: 
 
  a) dell'origine e  dei  canali  di  distribuzione  dei  prodotti  o
procedimenti controversi; 
 
  b) dei  quantitativi  prodotti,  fabbricati,  forniti,  ricevuti  o
ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e 
 
  c) dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella  produzione  o
distribuzione  dei  prodotti  controversi  o   nel   ricorso   a   un
procedimento controverso. 
 
  2. Il tribunale puo', conformemente al  regolamento  di  procedura,
ordinare ai terzi che: 
 
  a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala
commerciale  o  siano  stati  sorpresi  a   utilizzare   procedimenti
controversi su scala commerciale; 
 
  b) siano stati sorpresi a  fornire  su  scala  commerciale  servizi
utilizzati in attivita' controverse; o 
 
  c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere  a)  o  b)
come   persone   implicate   nella   produzione,   fabbricazione    o
distribuzione  dei  prodotti  o  procedimenti  controversi  o   nella
fornitura di tali servizi, 
 
  di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.