(Accordo-art. 68)
 
                             Articolo 68 
 
                       Risarcimento del danno 
 
  1. Su richiesta della parte lesa  il  tribunale  ordina  all'autore
della violazione che, consapevolmente o con  ragionevoli  motivi  per
esserne consapevole, ha preso parte ad un'attivita' di violazione  di
un  brevetto,  di  risarcire  alla  parte  lesa  danni  adeguati   al
pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione. 
 
  2. Per quanto possibile la parte lesa e' posta nelle condizioni  in
cui si troverebbe se  non  si  fosse  verificata  alcuna  violazione.
L'autore  della  violazione  non  potra'   trarre   vantaggio   dalla
violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo. 
 
  3. Allorche' il tribunale fissa i danni: 
 
  a)  tiene  conto  di  tutti  gli  aspetti  pertinenti,   quali   le
conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno  subito
dalla parte lesa,  i  benefici  realizzati  illegalmente  dall'autore
della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli
economici, come il  danno  morale  arrecato  alla  parte  lesa  dalla
violazione; o 
 
  b)  in  alternativa  alla  lettera  a),  puo'  fissare,  nei   casi
appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per  lo
meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere  riconosciuti
qualora l'autore della violazione avesse  richiesto  l'autorizzazione
per l'uso del brevetto in questione. 
 
  4. Nei casi in cui l'autore della violazione  non  ha  preso  parte
all'attivita' di violazione consapevolmente o con motivi  ragionevoli
per saperlo, il tribunale puo' disporre il recupero dei profitti o il
pagamento di un indennizzo.