Articolo 69 Spese giudiziarie 1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonche' altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura. 2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese. 3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte. 4. Su richiesta del convenuto il tribunale puo' ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.