(Accordo-art. 69)
 
                             Articolo 69 
 
                          Spese giudiziarie 
 
  1. Spese giudiziarie ragionevoli  e  proporzionate,  nonche'  altri
oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di  norma,
a carico  della  parte  soccombente,  a  meno  che  il  rispetto  del
principio di equita'  non  imponga  un'altra  soluzione,  fino  a  un
massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura. 
 
  2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o  in  circostanze
eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano  ripartite
equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese. 
 
  3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato  al
tribunale o a un'altra parte. 
 
  4. Su  richiesta  del  convenuto  il  tribunale  puo'  ordinare  al
richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle
spese giudiziarie e delle altre spese  sostenute  dal  convenuto  che
potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare  nei  casi
di cui agli articoli da 59 a 62.