(Accordo-art. 71)
 
                             Articolo 71 
 
                         Gratuito patrocinio 
 
  1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita'
totale o parziale di far fronte  alle  spese  del  procedimento  puo'
chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento.  Le  condizioni
per  la  concessione  del  gratuito  patrocinio  sono  stabilite  nel
regolamento di procedura. 
 
  2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura,  decide
se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo. 
 
  3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce
l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per  sostenerne  le
spese.