(Accordo-art. 72)
 
                             Articolo 72 
 
                            Prescrizione 
 
  Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le  azioni  relative  a
tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte
piu' di cinque anni dopo la data in cui il  richiedente  ha  preso  o
aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto  che  vi
da' origine.