(Allegato-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1.  Gli  intermediari,  quando  prestano  servizi  di  investimento
diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla  gestione
di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di  fornire
informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo  al
tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine
di determinare se il servizio o strumento in questione e' appropriato
per il cliente o potenziale cliente. 
 
  2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo
strumento o  il  servizio  non  sia  appropriato  per  il  cliente  o
potenziale cliente, lo avvertono  di  tale  situazione.  L'avvertenza
puo' essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 
 
  3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le
informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano
sufficienti, gli  intermediari  avvertono  il  cliente  o  potenziale
cliente che tali circostanze impediranno loro di  determinare  se  il
servizio o lo strumento sia per lui  appropriato.  L'avvertenza  puo'
essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 
 
  4. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.