Art. 47. Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma 3 del CCNL del comparto Universita' del 16 ottobre 2008.