(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. Gli  enti  possono  costituire  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale mediante: 
      a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito del piano  dei  fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
      b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 
    2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo'  superare  il
25  per  cento  della  dotazione  organica  complessiva  di  ciascuna
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle
posizioni organizzative. Il lavoratore  titolare  delle  stesse  puo'
ottenere la trasformazione del  suo  rapporto  in  rapporto  a  tempo
parziale  solo  a   seguito   di   espressa   rinuncia   all'incarico
conferitogli. Il predetto limite  e'  arrotondato  per  eccesso  onde
arrivare comunque all'unita'. 
    3. I comuni privi di  dirigenza,  in  relazione  alle  specifiche
esigenze   organizzative    derivanti    dall'ordinamento    vigente,
individuano, se necessario ed anche in via temporanea,  le  posizioni
organizzative che possono essere conferite  anche  al  personale  con
rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto
a tempo pieno. Il principio del  riproporzionamento  del  trattamento
economico trova applicazione anche con riferimento alla  retribuzione
di posizione. 
    4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
pieno a tempo parziale, i  dipendenti  gia'  in  servizio  presentano
apposita domanda, con  cadenza  semestrale  (giugno-dicembre).  Nelle
domande  deve  essere  indicata  l'eventuale  attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 7. 
    5. L'ente, entro il termine di 60 giorni  dalla  ricezione  della
domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel  rispetto  delle
forme e delle modalita' di cui al comma  11  oppure  nega  la  stessa
qualora: 
      a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2; 
      b)  l'attivita'  di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  che  il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto  di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo  stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; 
      c) in relazione alle  mansioni  ed  alla  posizione  di  lavoro
ricoperta  dal  dipendente,  si   determini   un   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'ente. 
    6.  L'utilizzazione  dei  risparmi  di  spesa   derivanti   dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto  delle  previsioni  dell'art.  1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art.  73  del
decreto-legge n. 112/2008. 
    7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,  qualora
la prestazione non sia superiore al 50%  di  quella  a  tempo  pieno,
possono  svolgere  un'altra  attivita'  lavorativa  e  professionale,
subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme  in  materia
di  incompatibilita'  e  di  conflitto  di  interessi.   I   suddetti
dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni,  all'ente
nel quale  prestano  servizio  l'eventuale  successivo  inizio  o  la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 
    8. In presenza  di  gravi  e  documentate  situazioni  familiari,
preventivamente individuate dagli  enti  in  sede  di  contrattazione
integrativa  e  tenendo  conto  delle  esigenze   organizzative,   e'
possibile elevare il contingente  di  cui  al  comma  2  fino  ad  un
ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma
4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 
    9. Qualora  il  numero  delle  richieste  ecceda  il  contingente
fissato ai sensi dei commi  2  e  8,  viene  data  la  precedenza  ai
seguenti casi: 
      a)  dipendenti  che  si  trovano  nelle   condizioni   previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015; 
      b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche; 
      c)  dipendenti  che  rientrano  dal  congedo  di  maternita'  o
paternita'; 
      d)  documentata  necessita'  di  sottoporsi  a   cure   mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno; 
      e)  necessita'  di  assistere  i  genitori,  il  coniuge  o  il
convivente,  i  figli  e  gli  altri   familiari   conviventi   senza
possibilita' alternativa di  assistenza,  che  accedano  a  programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; 
      f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero; 
      g) i  lavoratori  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale
stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
    10. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione  del  rapporto
di lavoro da tempo pieno a  tempo  parziale  nelle  ipotesi  previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n.  81/2015.  Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti  temporali,
l'ente da' luogo alla costituzione del rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate
a tale titolo non sono considerate ai  fini  del  raggiungimento  del
contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8. 
    11. La costituzione del rapporto a  tempo  parziale  avviene  con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta  e  con  l'indicazione
della data di inizio del  rapporto  di  lavoro,  della  durata  della
prestazione   lavorativa   nonche'   della   collocazione   temporale
dell'orario con riferimento al giorno,  alla  settimana,  al  mese  e
all'anno   e   del    relativo    trattamento    economico.    Quando
l'organizzazione del lavoro e'  articolata  in  turni,  l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche  mediante  rinvio  a  turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
    12. La trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le  parti  risultante  da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di  cui  al
comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente  concordare
anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale
che si va a costituire. 
    13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di  tornare  a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla  trasformazione,  anche
in  soprannumero,  oppure,  prima  della  scadenza  del  biennio,   a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in  organico.  Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi  previste  dal  comma
10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 
    14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo  parziale
hanno diritto di chiedere la  trasformazione  del  rapporto  a  tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione  che
vi sia la disponibilita' del posto in organico  e  nel  rispetto  dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.