Art. 59.
Contratto di somministrazione
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, per soddisfare
esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art.36, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 57, comma 3 (Contratto
di lavoro a tempo determinato).
3. Il ricorso al contratto di somministrazione non e' consentito
per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i
profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla
vigilanza e ai compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione delle
Aziende ed Enti la possibilita' di ricorrere alla forma di
flessibilita' di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi
di emergenza. Il contratto di somministrazione non e' utilizzabile
per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'Azienda o Ente
puo' ricorrere a tale flessibilita', tenendo conto dell'economicita'
dello strumento e della programmabilita' delle urgenze.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa
definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei
servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale,
nell'ambito delle disponibilita' gia' destinate dalle Aziende ed Enti
per tale specifica finalita'.
5. L'Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore,
titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 300/1970.
6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i
rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno
impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso
gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7
(Organismo paritetico per l'innovazione) sono fornite informazioni
sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e
sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformita' alle
vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, e'
fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per
l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti
diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in
materia di lavoro somministrato.