(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
          Differenziazione della retribuzione di risultato 
 
    1. La retribuzione di risultato  e'  attribuita  sulla  base  dei
diversi  livelli  di  valutazione  conseguiti  dai  dirigenti,  fermo
restando che la sua erogazione  puo'  avvenire  solo  a  seguito  del
conseguimento di un valutazione positiva. 
    2. In sede di contrattazione integrativa  ai  sensi  dell'art.  7
comma 1,  lett.  b),  sono  definiti  criteri  che  garantiscano  una
effettiva   e   sostanziale   differenziazione   degli   importi   in
corrispondenza dei differenti livelli di  valutazione  positiva,  nel
rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. 
    3. Nell'ambito di quanto  previsto  ai  sensi  del  comma  2,  ai
dirigenti che conseguano le valutazioni  piu'  elevate,  in  base  al
sistema di valutazione adottato dall'amministrazione,  e'  attribuita
una retribuzione di risultato con importo piu' elevato di  almeno  il
30%,   rispetto   al   valore   medio   pro-capite   delle    risorse
complessivamente destinate a retribuzione di risultato. 
    4. La misura percentuale di cui al comma 3 e' definita in sede di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. b). 
    5. In sede di contrattazione integrativa  ai  sensi  dell'art.  7
comma 1, lett. b) e' altresi' definita una limitata quota massima  di
dirigenti valutati, comunque  non  superiore  al  20%,  a  cui  viene
attribuito il valore di retribuzione di risultato definito  ai  sensi
del comma 3.