(Statuto-art. 42)
                              Art. 42. 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non  possono  ricoprire  altre  cariche  accademiche,
fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato  accademico  e
al consiglio di amministrazione e per  i  direttori  di  Dipartimento
limitatamente allo stesso senato. E' fatto altresi' divieto di essere
componente di altri organi e  organismi  statutari  dell'Universita',
salvo che del consiglio di Dipartimento, del consiglio  di  corso  di
laurea, del consiglio  della  scuola,  del  consiglio  di  scuola  di
specializzazione  e  dei  consigli  relativi   ad   altre   attivita'
didattiche. 
    2. I componenti del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico non possono ricoprire il ruolo di direttore di  scuole  di
specializzazione. Non possono  rivestire  alcun  incarico  di  natura
politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o
far parte del consiglio di amministrazione,  del  senato  accademico,
del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori  dei  conti  di
altre Universita' italiane  statali,  non  statali,  telematiche.  E'
fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR.