Art. 42. Incompatibilita' 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato. E' fatto altresi' divieto di essere componente di altri organi e organismi statutari dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento, del consiglio di corso di laurea, del consiglio della scuola, del consiglio di scuola di specializzazione e dei consigli relativi ad altre attivita' didattiche. 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.